Superbonus 110%, isolamento termico a cappotto: serve la SCA alla fine dei lavori?
Superbonus 110%: alla fine dei lavori di isolamento termico a cappotto è necessario presentare la segnalazione certificata di agibilità (SCA)?
Un intervento di isolamento termico a cappotto necessita alla fine dei lavori della segnalazione certificata di agibilità (SCA)?
Superbonus 110%, isolamento termico a cappotto: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
Oggi rispondiamo ad una domanda di natura tecnica che ha portato nelle ultime settimane al confronto tra professionisti (me compreso). Il dubbio riguarda da una parte il titolo edilizio per effettuare un classico intervento di isolamento termico a cappotto e dall'altro la necessità della segnalazione certificata di agibilità (SCA) alla fine dei lavori.
Considerato che l'intervento di isolamento termico a cappotto è uno degli interventi trainanti (forse quello che sarà più utilizzato) previsti per accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un chiarimento normativo è certamente necessario.
Isolamento termico a cappotto: CILA o SCIA
Andiamo con ordine, il dubbio nasce dal titolo edilizio per avviare i lavori. In particolare, un intervento di isolamento termico a cappotto necessita di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)?
Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), infatti, questo intervento non è ben inquadrato e alcuni Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) li configurano alternativamente come manutenzione straordinaria leggera o pesante, con la conseguenza che in alcuni Comuni è sufficiente la presentazione di una CILA ed in altri serve una SCIA (alternativa a permesso di costruire oppure ordinaria).
Considerata l'importanza della questione (e tra poco capiremo il motivo), cercheremo di risolvere la problematica prendendo sempre come riferimento la normativa o quanto meno di avviare un utile confronto tra professionisti che possa dirimere la matassa in attesa di chiarimenti ministeriali (che abbiamo già chiesto come testata).
Proprio perché il DPR n. 380/2001 non inquadra perfettamente l'intervento, ci sono tecnici che ritengono che l'intervento necessiti di permesso di costruire o SCIA alternativa in caso di interventi su immobili vincolati e di SCIA ordinaria per interventi su immobili non vincolati, altri ritengono sia sufficiente una CILA (e io sono tra questi).
Partiamo da una domanda, nonostante un cappotto termico aumenti il volume dell'edificio e ne modifichi la sagoma, si può parlare di nuovi volumi tecnici? Secondo me no, primo perché parliamo di volumi trascurabili e secondo perché dobbiamo sempre riferirci alle finalità della norma volta ad incentivare e semplificare gli interventi in questione. Per avvalorare questa mia affermazione penso si possa prendere come riferimento il D.Lgs. n. 222/2016 che ha già provveduto a una precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.
I titoli edilizi previsti dal DPR n. 380/2001
Ma partiamo la trattazione prendendo come riferimento alcune delle definizioni degli interventi edilizi previste dall'art. 3 del DPR n. 380/2001 che servono per i nostri ragionamenti:
- "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
- "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il regime amministrativo nel D.Lgs. n. 222/2016
L'Allegato A al D.Lgs. n. 222/2016, alla Sezione II - Edilizia, prevede:
- per le manutenzioni straordinarie c.d.
leggere la CILA, riportando tra
gli elementi costitutivi gli interventi che:
- non alterino la volumetria complessiva dell'edificio;
- non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso;
- non modifichino sagoma e prospetti dell'edificio;
- non riguardino parti strutturali dell'edificio;
- per le manutenzioni straordinarie
pesanti c.d. la SCIA, facendo
rientrare gli interventi che:
- alterino la volumetria complessiva dell'edificio;
- comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso;
- modifichino sagoma e prospetti dell'edificio;
- riguardino parti strutturali dell'edificio;
- per le manutenzioni ordinarie che riguardano cioè opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistente, si rientra nelle c.d. "attività di edilizia libera", ovvero che non necessitano di alcun titolo edilizio.
Tralasciando gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, c'è da chiedersi intanto se i volumi creati da un cappotto possano considerarsi "rilevanti" e, quindi, tali da rientrare negli interventi di manutenzione straordinaria pesante.
Pur ritenendo la risposta chiara (cioè non devono essere ritenuti rilevanti), sempre la Tabella A al DLgs n. 222/2016, nella sezione relativa agli "Impianti alimentati da fonti rinnovabili" parla molto genericamente di "opere volte al contenimento dei consumi energetici" prevedendo come regime amministrativo la comunicazione asseverata.
Ciò premesso, la mia risposta è che un intervento di isolamento termico a cappotto che non coinvolga le parti strutturali dell'edificio, in quando opera volta al contenimento dei consumi energetici, necessita esclusivamente di CILA. Su questo punto, comunque, ritengo (soprattutto per l'importanza che ne deriva) che un intervento chiarificatore (che abbiamo già richiesto come testata) possa essere assolutamente importante e risolutivo.
Se non bastasse, è sufficiente prendere come riferimento l'art. 13 del D.Lgs. n. 73/2020 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica" che modifica l'art 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sostituente tra le altre cose il comma 7 con il seguente:
"Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile".
È chiaro, dunque, che considerando l'isolamento termico a cappotto una manutenzione straordinaria e considerando che il maggiore spessore del volume che deriva dallo stesso non è da considerarsi nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, si dovrebbe parlare di manutenzione straordinaria leggera che va quindi in CILA.
Isolamento termico a cappotto: serve la SCA?
Proprio il dubbio sul regime amministrativo relativo all'intervento di isolamento termico a cappotto ha fatto nascere una nuova domanda relativamente agli obblighi previsti dall'art. 24 (agibilità) del DPR n. 380/2001 che prevede la necessità di presentare allo sportello unico per l'edilizia, entro 15 giorni dal fine lavori, la segnalazione certificata, nel caso di intervento sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Nel caso di isolamento termico a cappotto è chiaro che si vanno a cambiare le condizioni di risparmio energetico, ma il comma 2 dell'art. 24 afferma anche che la SCA va presentata dal "soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività".
Ma la SCA su cosa va fatta? sull'intervento, sull'edificio, sulle singole unità immobiliari...anche su questo il DPR n. 380/2001 non è tanto chiaro.
Cosa significa? letteralmente che in caso di presentazione di CILA non serve rifare la SCA mentre serve se i lavori sono partiti a seguito di PpC o SCIA. Dunque, risulta di fondamentale importanza chiarire definitivamente se l'intervento di isolamento termico a cappotto va in CILA o in SCIA.
Lascio come sempre a voi ogni commento che possa portare educatamente informazioni utili ad un confronto.
#unpensieropositivo
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