Superbonus 110%: detrazione fiscale possibile anche per i soli interventi trainati
Il Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio è possibile in determinati casi anche per i soli interventi trainati
Superbonus 110%: un aspetto sottovalutato o comunque poco trattato riguarda la possibilità di poter accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per i soli interventi trainati.
Superbonus 110%: gli interventi trainanti
L'art. 119 del Decreto Rilancio, recentemente modificato dal D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto o Rilancio 2), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto alcuni interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% (c.d. interventi trainanti) e altri interventi che possono accedere al superbonus sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti (c.d. interventi trainati).
Entrando nel dettaglio, rientrano tra gli interventi trainanti:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
- gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.
>> Superbonus 110%: gli interventi trainati
Superbonus 110%: gli interventi trainati
Nel caso sia realizzato uno degli interventi di cui ai primi 3 punti (miglioramento energetico), l'art. 119, comma 2 prevede che è possibile realizzare anche altri interventi che accederebbero (con i loro limiti di spesa) al superbonus. Tali interventi c.d. trainati sono quelli di:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Il requisito del doppio salto di due classi energetiche dell'edificio può essere raggiunto effettuando congiuntamente uno o più interventi trainanti insieme ad uno o più interventi trainati.
Una volta effettuato uno o più interventi che consentono il doppio salto di classe energetica è possibile portare in detrazione al 110% anche l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Nel caso sia realizzato un intervento trainante di miglioramento sismico, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. In questo caso la maggiore aliquota è subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
- la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
>> Superbonus 110% applicabile anche ai soli interventi trainati
Superbonus 110% applicabile anche ai soli interventi trainati
Ciò premesso, l'art. 119, comma 2 prevede una misura molto importante e che potrebbe coinvolgere molti edifici. Nel caso in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermo però il requisito del doppio salto energetico delle unità immobiliari.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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