Superbonus 110%: 34 nuove FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio
Superbonus 110%: 34 nuove FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio per il miglioramento energetico e la riduzione del rischio sismico
Superbonus 110%: con la pubblicazione di tutti provvedimenti normativi previsti, dopo le ultime modifiche apportate dalla legge n. 126/2020 di conversione del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto o Rilancio 2) e l'avvio dell'opzione di cessione del credito, possiamo dire che è davvero tutto pronto per far partire i lavori edilizi che beneficeranno delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.
Superbonus 110%: i dubbi operativi
Benché alcuni lavori siano già partiti, sono tantissimi i dubbi su regole e casi pratici che riguardano i lavori edili che potranno accedere al superbonus. E considerato che qualche disattenzione potrebbe costare cara, sono tanti i professionisti, i contribuenti e le imprese che preferiscono aspettare qualche chiarimento in più.
Proprio da questi dubbi sono nate le FAQ dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea e quelle pubblicate dal sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Villarosa. Un pieno di risposte alle domande più frequenti arrivate in merito alle nuove detrazioni fiscali del 110%.
Pensando possa essere utile, abbiamo pensato di raggruppare per categorie tutte le FAQ più interessanti già pubblicate e inserirne di nuove:
- Quadro normativo
- Detrazione e periodo di riferimento
- Ambito soggettivo
- Ambito oggettivo e tipologia di interventi
- l'approvazione degli interventi in condominio
- Requisiti
- Spese ammissibili
- Opzioni alternative
- Adempimenti
- Controlli
Superbonus 110%: il quadro normativo
Domanda 1 - In quadro normativo di riferimento è completo?
Si, dopo la pubblicazione degli ultimi decreti del MiSE, la pubblicazione del nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la cessione del credito e le modifiche apportate al D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) dal D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto o Rilancio 2), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quadro normativo è completo e può essere riassunto nel seguente modo.
Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate
- la guida al Superbonus 110%
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
- il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
- il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047 recante "Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione".
Provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico
- il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
- il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
Superbonus 110%: detrazione e periodo di riferimento
Domanda 2 - In cosa consiste la detrazione e per quanto tempo può essere utilizzata?
Al momento l'art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio prevede una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ma si parla di prorogarle) per alcuni interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo a partire dal primo anno in cui si sostengono le spese.
Domanda 3 - Se ho avviato i lavori prima dell'1 luglio 2020 posso ancora beneficiare delle detrazioni del 110%?
La norma parla di spese sostenute, quindi, rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa per gli interventi ed effettuati tutti gli adempimenti, è possibile beneficiare del superbonus 110%. Occorre chiaramente fare attenzione alla data di accredito del bonifico parlante. Ricordiamo che il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78/2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Superbonus 110%: Ambito soggettivo
Domanda 4 - Chi può beneficiare del superbonus 110%?
La norma è molto chiara e all'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio è specificato che il superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" (solo per questi beneficiari, il superbonus è fruibile per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Domanda 5 - L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus?
Sì, può beneficiarne ma ai fini dell’esecuzione dei lavori è necessaria l’approvazione del proprietario. Inoltre il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato.
Domanda 6 - L’usufruttuario di un immobile, in quanto titolare di un diritto reale di godimento e non della proprietà, può beneficiare del Superbonus?
Sì, il Superbonus si applica ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
Domanda 7 - Posso accedere al superbonus nel caso di detenzione dell'immobile in base ad un contratto di comodato d’uso?
Sì, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Domanda 8 - Mio figlio vorrebbe effettuare i lavori edili, posso effettuare i pagamenti e beneficiare del Superbonus?
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).
Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Domanda 9 - I professionisti possono beneficiare del Superbonus?
L’art. 119 comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio prevede che il Superbonus si applichi agli interventi effettuati, tra gli altri, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
- da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Di conseguenza i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Domanda 10 - Se sono incapiente posso usufruire del Superbonus?
La particolarità del nuovo superbonus è la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito di importa. Quindi la risposta è positiva, nel caso non si possano portare in detrazione le spese è possibile optare per le due opzioni.
Domanda 11 - Si applica il Superbonus agli interventi effettuati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario?
No, la circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario (o in comproprietà fra più soggetti). Questa posizione è basata sul fatto che nell’ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni, la norma fa espresso riferimento ai “condomini”, mentre per quanto riguarda le “persone fisiche” si fa riferimento testuale alle “singole unità immobiliari” che però devono essere funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, in pratica escludendo la possibilità di intervenire su parti comuni di edifici (in quanto non vi è condominio).
Domanda 12 - Che cosa significa "accesso autonomo dall'esterno"?
L'art. art. 51 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento), comma 3 quater del Decreto Agosto/Rilancio 2 ha inserito all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 il seguente comma 1-bis: "Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva".
Domanda 13 - Un contribuente proprietario di un edificio con più unità immobiliari autonomamente accatastate può fruire del superbonus?
La risposta è ancora no, perché la norma parla di spese sostenute dal Condominio, per cui se l'edificio non è costituito in condominio (anche minimo) non può fruire delle detrazioni fiscali del 110%.
Sul punto la circolare n. 24/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o, come in questo caso, in comproprietà fra più soggetti.
Domanda 14 - Posso utilizzare il superbonus per la mia seconda casa?
Certamente si, il comma 10 dell'art. 119 afferma che le persone fisiche possono beneficiare del superbonus su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Superbonus 110: ambito oggettivo e tipologia interventi
Domanda 15 - Quali sono gli interventi che accedono al Superbonus 110%?
L'art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto alcuni interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% (c.d. interventi trainanti) e altri interventi che possono accedere al superbonus sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti (c.d. interventi trainati).
Entrando nel dettaglio, rientrano tra gli interventi trainanti:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
- gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.
Nel caso sia realizzato uno degli interventi di cui ai primi 3 punti (miglioramento energetico), l'art. 119, comma 2 prevede che è possibile realizzare anche altri interventi che accederebbero (con i loro limiti di spesa) al superbonus. Tali interventi c.d. trainati sono quelli di:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Il requisito del doppio salto di due classi energetiche dell'edificio può essere raggiunto effettuando congiuntamente uno o più interventi trainanti insieme ad uno o più interventi trainati.
Una volta effettuato uno o più interventi che consentono il doppio salto di classe energetica è possibile portare in detrazione al 110% anche l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Nel caso sia realizzato un intervento trainante di miglioramento sismico, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. In questo caso la maggiore aliquota è subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
- la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Domanda 16 - la mia abitazione è accatastata A/1, posso accedere al superbonus?
No, il superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 - Abitazioni in ville;
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Superbonus 110%: l'approvazione degli interventi in condominio
Domanda 17 - Abito in condominio che maggioranza serve per l'approvazione degli interventi del superbonus?
La norma prevede che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che accedono al superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Domanda 18 - In emergenza COVID l'amministratore non riesce a convocare l'assemblea di condominio, cosa fare?
Il Decreto Agosto/Rilancio 2 ha inserito dopo il comma 5 dell'art. 66 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 recante "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie", il seguente comma: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.
Oggi è quindi convocare le assemblea in videoconferenza, previo il consenso di tutti i condomini.
Superbonus 110%: requisiti
Domanda 19 - Sono previsti dei requisiti da rispettare per accedere al superbonus 110%?
Si, questi requisiti sono specificati all'interno dell'art. 119 del Decreto Rilancio, riguardano gli interventi trainanti e possono essere così riassunti:
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori ma è stato mantenuto il riferimento alle zone sismiche. Il superbonus, infatti, si applica solo agli interventi realizzati sugli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'OPCM n. 3274/2003.
Domanda 19 - Posso beneficiare del superbonus in caso di installazione di un impianto di climatizzazione ad alta efficienza energetica?
No, la norma prevede che è possibile usufruire del Superbonus per la sostituzione di un impianto termico esistente.
Domanda 20 - Cosa si intende per impianto termico?
È un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Superbonus 110%: spese ammissibili
Domanda 21 - Posso portare in detrazione al 110% le spese per la progettazione degli interventi che rientrano nel superbonus?
Si, ma vediamo di capire quali sono tutte le spese ammissibili per il superbonus. L'art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio afferma che "rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11".
In particolare:
- il comma 3 è quello relativo alla produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento, necessario per la verifica del doppio salto di miglioramento energetico. L'onorario del professionista che produrrà i due attestati si può, quindi, portare in detrazione al 110% (oppure optare per sconto in fattura o cessione del credito);
- il comma 11 è quello relativo al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, necessario ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, e rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- il comma 13 è, infine, relativo alle spese sostenute per le asseverazioni degli interventi redatte dai tecnici abilitati.
Entrando più nel dettaglio, l'art. 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246) definisce le spese ammesse alla detrazione.
In particolare, per gli interventi che rientrano nell'ecobonus (classico o potenziato al 110%) la detrazione spetta per le spese relative a:
- interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;
- interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation attraverso:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell’art. 119 del Decreto Rilancio. Sono altresì ricomprese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai superiori punti, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio.
Superbonus 110%: opzioni alternative
Domanda 22 - In cosa consiste lo sconto in fattura e la cessione del credito?
L'art. 121 ha previsto per gli anno 2020 e 2020 la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Domanda 23 - Il mio fornitore si rifiuta di farmi lo sconto in fattura, cosa devo fare?
Lo sconto in fattura è rimesso alla contrattazione tra le parti e non è possibile obbligare il fornitore a farlo. Resta comunque la possibilità di optare per la cessione del credito.
Domanda 24 - A chi mi devo rivolgere per la cessione del credito?
La cessione del credito è rimessa a libera contrattazione, sono già nati dei marketplace per la cessione e l'acquisto dei crediti. In linea generale alcune banche e compagnie di assicurazione si sono già attivate con dei prodotti specifici.
Domanda 25 - È possibile optare per la cessione del credito per stati di avanzamento dei lavori?
Si, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di cedere il credito in due stati di avanzamento per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Superbonus 110%: adempimenti
Domanda 26 - Cosa devo fare per poter optare per la cessione in fattura?
Oltre alla normale documentazione prevista per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali, il Decreto Rilancio ha previsto due dichiarazioni necessarie per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Domanda 27 - Per redigere la parcella professionale a quale legge deve fare riferimento il professionista?
Occorre tenere conto dei valori massimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri).
Domanda 28 - È necessario redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per usufruire del Superbonus?
Come già chiarito per la fruizione della detrazione del 110% per gli interventi di miglioramento energetico è necessario produrre l'APE prima e dopo l'intervento, così da dimostrare il doppio salto di classe energetica o il raggiungimento della classe A4 nel caso in cui la classe ante-intervento fosse la A3. Nel caso in cui l’incentivo venga richiesto per interi fabbricati, occorre predisporre il cosiddetto “APE convenzionale”, così da permettere il calcolo degli indicatori e della classe energetica dell’intero edificio.
Superbonus 110%: controlli
Domanda 29 - In che cosa consistono i controlli dell’Agenzia delle entrate?
L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni.
Domanda 30 - Cosa succede se l’Agenzia delle entrate accerta la mancanza dei presupposti?
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorata di sanzioni e interessi nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese e/o hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Rispondono quindi i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo conto e dei cessionari.
Si ricorda che se il cessionario ha acquistato il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta.
Domanda 31 - Entro quando l’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli?
Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110% in assenza dei presupposti, l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale.
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.
Domanda 32 - In cosa consistono i controlli dell'Enea?
Le verifiche dell'Enea controlleranno:
- che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
- per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
- la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;
- che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
- che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b) , siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio (per gli interventi "trainati" che in questo caso non ci sono);
- della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
- che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
- che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- che sia fornita la dichiarazione del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini di eventuali contestazioni;
- che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
- che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
L'Enea, come previsto, effettuerà un controllo a campione di un minimo del 5% delle asseverazioni annualmente depositate, di tutti gli interventi avviati prima dell'1 luglio 2020 ed effettua un controllo in situ di almeno il 10% delle istanze sottoposte a controllo.
Nei controlli in situ è probabile che l'Enea entri dentro le unità immobiliari che compongono l'edificio ma, a maggior ragione dopo l'inserimento del comma 13-ter all'art. 119 del Decreto Rilancio, i controlli (così come disposto per lo Sportello Unico per l'Edilizia) dovranno riguardare esclusivamente le parti comuni.
Domanda 33 - Quali sono i documenti da conservare?
Il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effetivamente sostenute. Le persone fisiche, inoltre, devono conservare anche la ricevuta del bonifco bancario o postale attraverso cui è stato fatto il pagamento.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata anche la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori.
Se gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici deve essere conservata anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Questa documentazione può comunque essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
Infine, è necessario conservare copia della asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico.
Domanda 34 - Cosa accade in caso di abusi edilizi?
L'art. 51 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento), comma 3 quinquies del Decreto Agosto/Rilancio 2 ha inserito all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 il seguente comma 13-ter: "Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".
In definitiva, se si vuole fruire del Superbonus per interventi sulle parti comuni, l'eventuale abuso all'interno di una singola unità immobiliare non fa decadere il beneficio.
Cosa diversa se l'abuso riguarda le parti comuni. In questo caso, il tecnico non potrà neanche richiedere il titolo edilizio necessario per avviare i lavori.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it