Bonus casa, Ecobonus, bonus facciate, bonus verde e bonus mobili confermati per tutto il 2021
Niente proroga per il superbonus, confermati per tutto il 2021 Bonus casa, Ecobonus, bonus facciate, bonus verde e bonus mobili
Mentre tutti si sarebbero aspettati una proroga della nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, in attesa del testo del disegno di legge di Bilancio 2021, dal Documento programmatico di bilancio - DPB inviato alla Commissione UE arrivano anticipazioni circa una nuova proroga per le altre agevolazioni fiscali previste per la casa.
Superbonus 110%: ancora niente proroga
Come più volte evidenziato da più parti, benché è innegabile la “potenza” del nuovo superbonus 100% che, se applicato correttamente, potrebbe consentire da una parte di rendere meno energivori e strutturalmente efficienti gli edifici e dall'altra di ridurre le emissioni di CO2 contribuendo a raggiungere l’obiettivo di risparmio energetico, è altrettanto vero che i requisiti e gli adempimenti richiesti dalla norma hanno generato dubbi applicativi che uniti al periodo di riferimento troppo breve (1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021), difficilmente consentiranno a tutti di beneficiare delle agevolazioni fiscali.
A queste problematiche, c’è da aggiungersi il divieto per le assemblee condominiali in presenza e le difficoltà oggettive nel convocarle il videoconferenza, possibilità prevista dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto ma ormai ribattezzato Rilancio 2).
Bonus casa, Ecobonus, bonus facciate, bonus verde e bonus mobili: nuova proroga di un anno
Nonostante queste problematiche e uno strumento fiscale che potrebbe davvero determinare il miglioramento energetico e strutturale del parco immobiliare italiano oltre che una seria iniezione di liquidità al settore dell’edilizia, la scelta è stata quella di prorogare ancora una volta di un anno le altre detrazioni fiscali: il bonus casa, l’ecobonus, il bonus facciate, il bonus verde e il bonus mobili.
Detrazioni fiscali che hanno già dimostrato la loro efficacia ma che necessiterebbero di una stabilità che consenta la corretta programmazione degli investimenti sia dei contribuenti che vogliono ristrutturare la loro abitazione che delle imprese e dei professionisti impegnati nei lavori.
Superbonus 110%: proroga nel Recovery Fund?
Come ditto, nessuna proroga per le detrazioni fiscali del 110% che allo stato attuale termineranno il 31 dicembre 2021 ma che da più parti sembrerebbe saranno prorogate (certamente per non più di un anno) utilizzando le risorse del Recovery fund.
Di seguito un breve riepilogo delle attuali detrazioni fiscali che saranno prorogate fino al 2021 per:
- le ristrutturazioni edilizie (bonus casa);
- il risparmio energetico (ecobonus);
- la riqualificazione delle facciate (bonus facciate);
- l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili ed elettrodomestici);
- la riqualificazione delle aree verdi (bonus verde).
Ristrutturazioni edilizie e bonus casa
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 (che saranno prorogate al 31 dicembre 2021) è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Ecobonus e risparmio energetico
L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall' Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione spetta, inoltre, per
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.
In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Riqualificazione delle facciate (bonus facciate)
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 (ci sarà la proroga al 2021) per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili ed elettrodomestici)
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2020 ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Riqualificazione delle aree verdi (bonus verde)
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).
Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
- i lavori in economia.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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