Superbonus 110%, interventi e limiti di spesa: chiarimenti su isolamento termico lastrico solare e fotovoltaico

L'Agenzia delle Entrate risponde sul superbonus in merito all'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e sul fotovoltaico

di Redazione tecnica - 28/10/2020

Un appartamento a piano attico, che non possiede accessi autonomi all'esterno, di un edificio in condominio, può accedere al superbonus 110% in caso di isolamento termico a cappotto del lastrico solare e di installazione di un impianto solare?

Superbonus 110%, isolamento termico lastrico solare e fotovoltaico: la domanda all'Agenzia delle Entrate

È l'interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 499 del 27 ottobre 2020 recante "Superbonus - interventi di isolamento termico del lastrico solare di un edificio in condominio di proprietà esclusiva e installazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica - limiti di spesa - Articoli119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".

Superbonus 110%: appartamento in condominio senza accesso autonomo

In particolare, il contribuente istante ha rappresentato di essere proprietario di un appartamento, che non possiede accessi autonomi all'esterno, sito al quinto piano di un edificio in condominio composto da 10 unità immobiliari nonché della sovrastante terrazza di pari superficie (lastrico solare). Nella visura catastale l'appartamento e la terrazza sono identificati in un unico foglio, particella e subalterno con attribuzione di un'unica rendita. L'Istante intende effettuare:

  • l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva che interesserà più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;
  • l'installazione di un impianto solare fotovoltaico, con o senza sistema di accumulo, connesso alla rete elettrica con cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, dell'energia non auto-consumata in sito. Per la realizzazione di tale impianto l'Istante intende costruire sul lastrico solare un locale tecnico per posizionare l'impianto stesso e ottimizzarne l'efficienza, nel rispetto della normativa e delle autorizzazioni urbanistiche richieste.

Da qui la domanda se gli interventi possano rientrare tra quelli previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio, nel rispetto delle condizioni previste di:

  • utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), previsto dall'articolo 119, comma 3 del decreto legge n. 34 del 2020.

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento

Per rispondere alla domanda del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha preventivamente riepilogato il quadro normativo di riferimento, costituito dalla norma di rango primario, ovvero dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

In particolare, l'art. 119 ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus), da ripartire i 5 quote annuali di pari importo, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, e di riduzione del rischio simico (sismabonus).

Tipologie, requisiti tecnici e ambito soggettivo degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 10 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre il successivo articolo 121 stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi che accedono al Superbonus (ma anche molti altri) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di:

  • sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative per poter scegliere una delle due opzioni sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

Il quadro di riferimento è completato dai seguenti provvedimenti:

  • la guida al Superbonus 110%
  • la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che il superbonus 110% spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati, tra l'altro su:

  • parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia "trainanti", sia "trainati");
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo "trainati").

Superbonus 110%: l'isolamento termico a cappotto

In riferimento all'intervento di isolamento termico a cappotto prospettato dal contribuente, la detrazione del 110% spetta nel caso l'intervento interessi almeno il 25% delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro.

La stessa circolare n. 24/E ha chiarito che tra le spese ammissibili rientrano anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull'involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Superbonus 110%: il fotovoltaico

Nell'ambito degli interventi "trainati", inoltre, il Superbonus spetta anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Per tali interventi, la norma stabilisce che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

  • condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente, tra l'altro, ad uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus indicati nel comma 1 del citato articolo 119, del decreto Rilancio e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Superbonus 110%: la condizione di "intervento trainato"

La circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che la condizione per cui un intervento risulta "trainato" è soddisfatta quando "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus , le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Superbonus 110%: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

In riferimento al quesito del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà, nel rispetto delle condizioni, che l'Istante intende effettuare dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall'assemblea condominiale, rientra tra gli interventi "trainanti" agevolabili ai sensi del citato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 34 del 2020.

Ciò premesso, l'Istante potrà fruire del Superbonus anche in relazione alle spese sostenute per l'intervento "trainato" di installazione dell'impianto fotovoltaico ed eventualmente del sistema di accumulo integrato.

Superbonus 110%: i limiti di spesa per l'intervento trainante

In riferimento ai limiti di spesa per gli interventi prospettati, la norma stabilisce che se gli interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito. In particolare:

  • se l'edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  • se lo stesso è composto da più di otto unità, il limite massimo di spesa è pari a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari oltre le 8.

Dunque, nel caso ad esempio di un edificio composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro (40.000 x 8 + 30.000 x 2).

Superbonus 110%: la ripartizione delle spese

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

In applicazione del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dal citato articolo 1123 del codice civile, «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione». L'art. 1126 del codice civile stabilisce, inoltre, che «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno».

Nel caso di specie, atteso che l'Istante intende sostenere l'intera spesa per l'isolamento del lastrico solare, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale, il Superbonus può essere calcolato sulle spese sostenute dall'Istante e a lui attribuite utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile e delle spese per i lavori sul lastrico solare prescritto dall'articolo 1126 del codice civile. Ciò a condizione che, in conformità al medesimo art. 1123 del codice civile, l'assemblea dei condomini autorizzi l'esecuzione dei lavori e all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell'Istante interessato agli interventi medesimi.

Nel caso di specie, pertanto, qualora l'assemblea del condominio autorizzi l'esecuzione dei lavori sul lastrico solare e deliberi all'unanimità che le relative spese saranno interamente a carico dell'Istante, quest'ultimo, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa in esame, potrà fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale ma comunque entro il limite massimo di 380.000 euro calcolato come in precedenza precisato.

Superbonus 110%: i limiti di spesa per l'intervento trainato

Con riferimento, alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto stesso. La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, la risoluzione 28 settembre 2020 n. 60/E ha precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è distintamente (e non cumulativamente) riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati dei predetti impianti.

Superbonus 110%: l'intestazione delle spese

Per quanto riguarda, inoltre, l'intestazione dei documenti di spesa, gli interventi effettuati sul lastrico solare, al pari di ogni altro intervento realizzato sulle parti comuni di un edificio in condominio, dovranno essere intestati al condominio sia i documenti di spesa sia i relativi bonifici. Resta fermo che anche ai fini del Superbonus gli adempimenti necessari possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato (compreso, dunque, l'Istante) o dall'amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede a ogni altro adempimento richiesto ai fini delle detrazioni spettanti in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio. In tale caso, anche ai fini del Superbonus, l'amministratore rilascia una certificazione delle somme effettivamente corrisposte dai condomini, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. L'amministratore deve, inoltre, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.

Diversamente, per quanto concerne le spese relative all'installazione dell'impianto fotovoltaico, i documenti di spesa nonché i bonifici, al pari di ogni altro intervento realizzato sulla singola unità immobiliare, devono essere intestate al soggetto che sostiene le relative spese.

Superbonus 110%: lo sconto in fattura e la cessione del credito

L'Istante, inoltre, potrà, ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, optare in luogo della fruizione diretta della detrazione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa, fermi restando tutti gli adempimenti necessari.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata