Superbonus 110%: un condomino non residente può accedere alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio?
L'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di fruizione del superbonus per le parti comuni per un condomino non residente in Italia
Superbonus 110%: i condomini non residenti in Italia possono fruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio simico (sismabonus) previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020?
Superbonus 110% e condomini non residenti: la domanda all'Agenzia delle Entrate
È questa la domanda a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 500 del 27 ottobre 2020 recante "Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un condomino fiscalmente non residente".
In particolare, il contribuente istante ha rappresentato di iscritto all'AIRE ed essere proprietario di una unità immobiliare all'interno di un condominio che sta valutando la possibilità di intervenire sull'edificio con degli interventi di efficientamento energetico, quali la coibentazione esterna e l'installazione della caldaia condominiale a condensazione ed eventualmente dei pannelli solari e fotovoltaici, nel rispetto dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previsti dall'articolo 119 del Decreto Rilancio.
Per questo motivo ha chiesto se per tali lavori possa accedere alle agevolazioni fiscali del 110%, considerato che è un soggetto iscritto all'AIRE e che in Italia non produce reddito.
Superbonus 110% e condomini non residenti: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Dopo aver ricordato i presupposti previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio per accedere alle detrazioni fiscali del 110%, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che il successivo articolo 121 stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi che accedono al superbonus (ma anche molti altri) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di:
- sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative per poter scegliere una delle due opzioni sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.
La disposizione è stata prevista affinché i soggetti che non possiedono redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area), possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alle due alternative di utilizzo (sconto in fattura e cessione del credito).
In base a questo, a un contribuente residente all'estero, proprietario di un immobile in Italia all'interno di un condominio quindi, titolare del relativo reddito fondiario, non è precluso l'accesso al Superbonus. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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