Bonus Facciate: ammissibili anche le spese per il parapetto e la verniciatura della ringhiera?

Rispondiamo ad un amministratore sulla possibilità di far rientrare dentro il bonus facciate le spese per il parapetto e la verniciatura della ringhiera

di Redazione tecnica - 29/10/2020

La detrazione fiscale prevista per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate) è ammessa anche per le spese sostenute per il rifacimento del parapetto e la verniciatura della ringhiera?

Bonus Facciate e Spese ammissibili: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

È questa la domanda arrivata alla Posta di LavoriPubblici.it dall'amministratore di un condominio che ha intenzione di avviare i lavori per il rifacimento del prospetto, utilizzando le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020).

Entrando nel dettaglio, l'amministratore ha fatto presente che il condominio ha scelto di non utilizzare le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus), preferendo a queste quelle del 90% previste per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Bonus Facciate: il cosa consiste e a quanto ammonta

Per rispondere alla domanda occorre prima ricordare che il bonus facciate è stato previsto dall'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio per il 2020 e prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese documentate e sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle seguenti zone territoriali omogenee (decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444):

  • Zona A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus Facciate: come si utilizza

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La cosa più interessante e che probabilmente sta portando alla scelta di sceglierlo al posto del Superbonus 110%, è che per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Allo stato attuale la scadenza prevista per il bonus facciate è il 31 dicembre 2020, ma dal Documento programmatico di bilancio - DPB inviato alla Commissione UE sono già arrivate anticipazioni circa una proroga al 31 dicembre 2021.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, i contribuenti interessati possono optare per un contributo, sotto forma di:

  • sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Bonus Facciate: le spese ammissibili

La circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che la detrazione spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Per cui sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta anche:

  • per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi;
  • per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

È possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Bonus Facciate e Spese ammissibili: la risposta della posta di LavoriPubblici.it

Rispondendo, dunque, al quesito dell'amministratore di condominio, soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in detrazione anche le spese per il rifacimento del parapetto e la verniciatura della ringhiera.

Segui il Focus Bonus Facciate e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata