Bonus casa e Superbonus 110%: quando si può chiedere il bonus mobili?

Bonus casa e Superbonus 110%: quando si può chiedere il bonus mobili? e quali sono gli adempimenti necessari?

di Redazione tecnica - 29/10/2020

Posso usufruire della detrazione fiscale del 50% prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. bonus mobili) anche nel caso di interventi che rientrano nel superbonus 110%? e in caso quali adempimenti servono?

Bonus casa, Superbonus 110% e Bonus mobili: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

È questa l'interessante domanda arrivata alla posta di LavoriPubblici.it da parte di un nostro lettore che, pur non avendoci fornito maggiori dettagli, merita una risposta dettagliata e come sempre supportata da una analisi normativa.

La risposta che più facilmente potrebbe essere fornita è "no, il bonus in questione è agganciato unicamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione e su cui si sta fruendo delle detrazioni fiscali del 50%". Ma proveremo ad entrare nel dettaglio, analizzando le rispettive normative.

Bonus mobili: per quali acquisti e a quanto ammonta

La norma prevede che è possibile fruire del bonus mobili sono se richiesto congiuntamente alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (c.d. bonus casa), ovvero quando la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Il bonus mobili è stato previsto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione.

La guida Bonus mobili ed elettrodomestici dell'Agenzia delle Entrate ha definito una casistica di acquisti che possono beneficiare della detrazione del 50% ovvero:

  • mobili nuovi - per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione (è escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, altri complementi di arredo);
  • elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica, tra i quali: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

La detrazione del 50% va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi.

Bonus mobili: gli adempimenti

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

Dal 2018 è necessario comunicare all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici). Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea.

Bonus mobili: i documenti da conservare

I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

Bonus mobili: il quadro normativo

Il bonus mobili è previsto dall'art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 che recita:

"Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".

Le detrazioni "di cui al comma 1" citate sono quelle relative ai seguenti interventi:

  • lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e quindi:
    • interventi di manutenzione ordinaria;
    • interventi di manutenzione straordinaria;
    • interventi di restauro e di risanamento conservativo;
    • interventi di ristrutturazione edilizia.
  • lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze e quindi:
    • interventi di manutenzione straordinaria;
    • interventi di restauro e di risanamento conservativo;
    • interventi di ristrutturazione edilizia.
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
  • relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  • relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Superbonus 110%: per quali interventi

Senza entrare nel dettaglio degli interventi, l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, ha elevato la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, al 110% per un periodo di tempo limitato e specifici interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio simico, ovvero:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.

Bonus casa, Superbonus 110% e Bonus mobili: la risposta della posta di LavoriPubblici.it

Confermando la risposta iniziale, dunque, il contribuente può fruire del bonus mobili nel caso fruisca della detrazione fiscale del 50% prevista dal'art. 16 del D.L. n. 63/2013 mentre il superbonus è relativo alla detrazione di cui all'art. 14 dello stesso D.L. n. 63/2013.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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