Sismabonus ordinario e Sismabonus 110%: ecco le differenze
Sismabonus: ecco tutte le differenze tra il sismabonus ordinario e quello previsto dal decreto Rilancio con il superbonus 110% (Supersismabonus)
Il Decreto Rilancio, nell’ articolo 119, ha introdotto importanti detrazioni per le spese sostenute per interventi finalizzati all’efficienza energetica (ecobonus) o alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus). Mentre per gli interventi di efficientamento energetico si è mantenuto il concetto di premialità, per il Sismabonus non vengono richiesti particolari requisiti prestazionali post intervento. Tuttavia il concetto di premialità resta in vigore per il Sismabonus Ordinario. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio quali sono le principali differenze tra il Sismabonus legato al 110% e quello ordinario.
Sismabonus ordinario e Sismabonus al 110%: quali sono le principali differenze?
La peculiarità più evidente che li differenzia è legata al fatto di aver eliminato la premialità nell’ambito applicativo del Sismabonus all’interno del Superbonus 110. Il Sismabonus da applicare nella misura del 110%, è uno degli interventi identificato come trainante ovvero che traina altri interventi, come ad esempio quelli legati ai pannelli fotovoltaici e ai sistemi di accumulo. Per cogliere le differenze che risiedono con il Sismabonus ordinario è necessario leggere la normativa come se fosse una scatola cinese. Il comma 4 dell’art 119 del DL 34/2020 ingloba al suo interno una serie di altre normative precedenti quali :
- Il DPR 22 dicembre 1986, n 917: nel quale si definiscono le detrazioni (pari al 50%) per l’adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica.
- Il decreto legge del 4 giugno 2013 n 63 art 16, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e coordinato con le leggi di bilancio del 2017-18-19, oltre al DL 50/2017: nei quali emerge il concetto di premialità per il quale la detrazione può passare dal 70 all’85%. Inoltre nel DM 58/2017 viene introdotto il concetto di classificazione sismica di cui si parlerà nel paragrafo successivo.
Senza entrare troppo nei dettagli burocratici in sostanza prima dell’avvento del SuperSismabonus le detrazioni si basavano sulla premialità, e più veniva migliorata la sicurezza dell’edificio dal punto di vista strutturale e sismico e più era vantaggioso il beneficio. La motivazione principale era infatti la prevenzione nazionale dal rischio sismico, consci del fatto che il patrimonio edilizio italiano è fortemente vulnerabile al sisma.
Sismabonus ordinario: sintesi detrazioni fiscali
Sintetizzando era possibile usufruire delle seguenti detrazioni:
- 50% per interventi antisismici che non comportano miglioramenti di classe;
- 70% per interventi antisismici che migliorano una classe di rischio;
- 75% per interventi antisismici che migliorano una classe di rischio qualora vengano effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali;
- 80% per interventi antisismici che migliorano due classi di rischio;
- 85% per interventi antisismici che migliorano una classe di rischio qualora vengano effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.
Sismabonus 110%: eliminato il sistema di premialità
La premialità viene definitivamente azzerata con la frase riportata nell’articolo 119 del Decreto Rilancio “ l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 …”.
Dunque, per qualsiasi intervento elevato al 110% si elimina ogni premialità legata alla classificazione.
In questo modo è possibile usufruire della massima detrazione anche per interventi minori che non producono un effettivo salto di classe, ma che porterebbero a perdere il reale obiettivo che ha condotto alla nascita del Sismabonus. Non dimentichiamo che il patrimonio edilizio italiano è fortemente esposto al rischio sismico, infatti secondo uno studio condotto da Federcasa di concerto con ISI (2017) risulta che il 40 % dell’edilizia residenziale pubblica è sita in zona sismica 1, di cui il 52% in muratura ante 1980. Inoltre da uno studio condotto dall’INGV, “solo 6 italiani su 100 hanno una percezione adeguata del pericolo presente sul territorio”. Di conseguenza è raccomandato per i tecnici continuare ad intervenire per migliorare realmente la classe di rischio di una struttura, e continuare a promuovere il Sismabonus come uno strumento che incentiva non solo il consolidamento ma anche il grado di consapevolezza degli italiani.
Sismabonus 110%: le principali differenze
Le altre principali differenze rispetto al Sismabonus ordinario sono legate alla possibilità di cedere il credito anche a istituti di credito. Nel Sismabonus ordinario invece era possibile la cessione del credito di imposta a imprese di costruzioni e soggetti terzi esclusi gli istituti di credito.
Sismabonus Ordinario: la classificazione sismica e il concetto di premialità
Con l’emanazione del decreto n. 58 del 28.02.2017 da parte del M.I.T. e del relativo allegato A si è ufficialmente giunti ad una identificazione di 8 classi di rischio (dalla A+ alla G).
Questo ha permesso di poter ideare incentivi fiscali per invogliare l’applicazione di interventi di riduzione del rischio sismico basati su una valutazione quantitativa della sicurezza di una struttura esistente e sull’effettiva riduzione del rischio in base ad una precisa procedura di classificazione.
L’individuazione della classe di rischio sismico di una struttura esistente può essere condotta con due metodi alternativi:
- Metodo convenzionale
- Metodo semplificato
Il metodo convenzionale non è altro che l’applicazione dei metodi di valutazione della sicurezza per le strutture esistenti come prescritto al cap. 8 delle NTC18. È possibile quindi individuare la classe di rischio sismico della struttura sia nella configurazione ante-operam che nello stato post-operam, in seguito alla progettazione di interventi di rinforzo strutturale. Il metodo semplificato invece può essere utilizzato soltanto su edifici in muratura ed è basato sulla Scala Macrosismica Europea (EMS). Essendo un metodo semplificato e poco accurato, risulta molto cautelativo e il salto di classe risulta essere molto complicato per alcuni categorie di costruzioni.
Tabella 1 Scala Macrosismica Europea (EMS)
La classe di rischio sismico viene assegnata in funzione di due indici (espressi in %):
- indice PAM (perdita media annua attesa)
- indice di sicurezza IS-V (confronto tra la PGA di capacità e la PGA di domanda)
PAM |
Classe PAM |
PAM ≤ 0,50% |
A+PAM |
0,50% < PAM ≤ 1,00% |
APAM |
1,00% < PAM ≤ 1,50% |
BPAM |
1,50% < PAM ≤ 2,50% |
CPAM |
2,50% < PAM ≤ 3,50% |
DPAM |
3,50% < PAM ≤ 4,50% |
EPAM |
4,50% < PAM ≤ 7,50% |
FPAM |
7,50% ≤ PAM |
GPAM |
IS-V |
Classe IS-V |
100% ≤ IS-V |
A+IS-V |
80% ≤ IS-V < 100% |
AIS-V |
60% ≤ IS-V < 80% |
BIS-V |
45% ≤ IS-V < 60% |
CIS-V |
30% ≤ IS-V < 45% |
DIS-V |
15% ≤ IS-V < 30% |
EIS-V |
IS-V ≤ 15% |
FIS-V |
Tabella 2 Tabelle di riepilogo per le classi PAM e IS-V
Figura 1 Grafico rappresentativo della perdita economica annua media al variare degli Stati Limite
Qui di seguito è riportata l’asseverazione (Allegato B) che il tecnico deve compilare, nel caso di intervento con Sismabonus Ordinario, indicando la classificazione di rischio sismico ante e post operam ed il metodo utilizzato per l’individuazione di tale classe.
Le tipologie di intervento: novità introdotte dal Decreto rilancio nel Sismabonus al 110%
Con la pubblicazione del decreto rilancio si è passati ad una nuova concezione di Sismabonus. La platea di interventi ammessi alla detrazione del 110% si è allargata, includendo anche interventi di sola messa in sicurezza statica. Questo aspetto come sottolineato in precedenza, può essere visto da due punti di vista differenti. Il patrimonio edilizio italiano non gode di ottima salute, di conseguenza interventi di messa in sicurezza anche solo statica su edifici vetusti può essere un primo passo verso una nuova consapevolezza del cittadino medio. Mettendosi nei panni del professionista che svolge l’incarico, effettuare un intervento di miglioramento sismico (senza trascurare che l’idoneità statica dell’edificio è condizione imprescindibile) è senza ombra di dubbio una possibilità da non perdere. Il tecnico incaricato per l’intervento di rinforzo e consolidamento è come la figura del medico, mentre la struttura è come un paziente con delle patologie dovute all’età e alla trascuratezza. Questo paragone un po’ forzato è fatto per invogliare i tecnici a far comprendere ai committenti della necessità di sfruttare al massimo questa forma di incentivo statale. Detto questo anche la sola messa in sicurezza statica rappresenta in alcuni casi un grande apporto in termini di sicurezza strutturale.
Come già introdotto per il Sismabonus ordinario, tra gli interventi agevolati vi è anche la possibilità di Demolizione/ricostruzione purché individuata come “ristrutturazione edilizia” e in seguito alla modifica del DPR 380/2001 con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, sono ammesse ricostruzioni con diversa sagoma e volumetria, fermo restando la fattibilità a livello urbanistico.
Per il tecnico che si accinge ad effettuare una pratica di superSismabonus, il numero di asseverazioni è aumentato di pari passo con l’aumento della detrazione.
Nelle immagini che seguono si evidenziano le nuove richieste in sede di asseverazione.
E’ necessario essere in possesso di polizza assicurativa come richiesto all’art 119 del decreto legge 34/2020 e va asseverata la congruità delle spese specificando a quale prezziario si è fatto riferimento. Come per il Sismabonus ordinario viene richiesta la valutazione di sicurezza ante e post operam ed il metodo di calcolo utilizzato per l’individuazione della classe di rischio, con l’aggiunta della nuova spunta per i casi in cui non vi sia nessun salto di classe di rischio sismico (ad esempio interventi di rinforzo statico).
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A cura di Ing. Alessandra Penna – Co-fondatrice di
Bonus -Team
Ingegnere civile strutturista
Ing. Giuliano Pepe – Co- fondatore di Bonus
-Team
Ingegnere civile strutturista