Superbonus 110%: In aiuto degli incapienti lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta
L’impossibilità di operare la detrazione non ostacolano il beneficio e possono essere superate con uno sconto in fattura o con il trasferimento a terzi
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 514 del 2 novembre 2020, chiarisce che il libero
professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza
possibilità di applicare detrazioni fiscali, può cedere alla banca
il credito d’imposta corrispondente al maxi-bonus del 110%
spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una
zona sismica interessata dall’agevolazione (articolo 119, decreto “Rilancio”).
Nello specifico, l’istante intende ristrutturare un'unità
immobiliare rispettando i requisiti previsti dal “sisma bonus”
(articolo 14, Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63) e optare per
la cessione del relativo credito a una banca come consentito
dall'articolo 121 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il contribuente fa presente che negli anni 2019, 2020 e seguenti ha
svolto e svolgerà la sua attività in regime forfetario e che non
possiede capienza Irpef per poter beneficiare delle detrazioni
relative alla suddetta agevolazione.
Il professionista, considerata la ratio della norma,
ritiene di poter versare l'imposta sostitutiva prevista per il
forfettario senza dover rinunciare all’agevolazione attraverso la
cessione della corrispondente somma a un istituto di credito.
Contenuti del Superbonus
L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato brevemente i contenuti del superbonus, conferma che il beneficio può essere utilizzato direttamente dal contribuente in detrazione, oppure trasformato in uno sconto applicato dal fornitore in fattura o, in alternativa, ceduto come credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a terzi compresi gli istituti di credito (articolo 121 del decreto “Rilancio”).
Circolare n. 24/2020
Per i chiarimenti sulle modalità applicative di tali opzioni il
documento di prassi rimanda alla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.
La circolare richiamata, tra l’altro, esamina il caso dei
contribuenti titolari esclusivamente di redditi assoggettati a
tassazione separata o a imposta sostitutiva, come ad esempio i
forfetari, che non possono sfruttare l’agevolazione tramite
detrazione dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi
perché sottoposti, appunto, alla tassazione forfetaria del reddito.
Per costoro, tuttavia, rimangono accessibili le altre opzioni
previste dal più volte richiamato articolo 121 (sconto in fattura o
cessione del credito d’imposta). A tal fine, precisa la circolare,
“non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non
concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta
lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo
tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli
interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 prevedendo
meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non
potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di
tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione
diretta”.
Il fine è quello della realizzazione degli interventi
In sintesi, il fine del legislatore è incentivare la
realizzazione degli interventi per cui è previsto il
superbonus, favorendone l’accesso anche da parte di coloro
che non possono utilizzarlo direttamente tramite detrazione
d’imposta.
Alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare, l’Agenzia
conferma che il professionista a regime forfetario può avvalersi
dell'opzione per la cessione del beneficio anche se, come affermato
dal professionista stesso, risulterà privo di capienza per la
detrazione dall'Irpef.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta 02/11/2020, n. 514