Bonus Facciate e isolamento termico a cappotto: agevolabile anche lo sporto di gronda e i lavori aggiuntivi?
Bonus facciate: nel caso di isolamento termico a cappotto sono detraibili le spese per lo sporto di gronda, la sostituzione dei pluviali e lavori aggiuntivi?
Bonus facciate: nell’attesa che la legge di bilancio per il 2021 confermi per un altro anno molte delle agevolazioni fiscali previste per la casa, continuano le domande all’Agenzia delle Entrate che riguardano il bonus facciate.
- Bonus Facciate e isolamento termico a cappotto: la domanda all’Agenzia delle Entrate
- Bonus Facciate: il quadro normativo
- Bonus facciate: i requisiti
- Bonus Facciate: le spese ammissibili
- Bonus Facciate e isolamento termico a cappotto: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
- Bonus Facciate e Decreto Rilancio: possibile lo sconto in fattura e la cessione del credito
Bonus Facciate e isolamento termico a cappotto: la domanda all’Agenzia delle Entrate
Questa volta la domanda riguarda la possibilità di intervenire su tutte le facciate dell’edificio con un intervento edilizio di isolamento termico a cappotto, portando in detrazione anche le spese:
- per intervenire sullo sporto di gronda, al fine di evitare il ponte termico tra parete e copertura;
- per alcuni lavori aggiuntivi quali:
- lo spostamento dei pluviali;
- la sostituzione dei davanzali;
- la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
- lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell'isolamento dello sporto di gronda e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.
Bonus Facciate: il quadro normativo
La risposta dell’Agenzia delle Entrate parte dall’analisi del quadro normativo di riferimento per quel che riguarda la detrazione fiscale del 90% prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).
In particolare, l'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto una detrazione fiscale del 90% delle spese documentate e sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle seguenti zone territoriali omogenee (decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444):
- Zona A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- Zona B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Bonus facciate: i requisiti
La norma prevede, anche, che per accedere al bonus facciate:
- gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
- nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del MiSE 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del MiSE 11 marzo 2008.
Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020, n. 2/E, ai fini del bonus facciate occorre che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra quelli indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 "requisiti minimi".
Bonus Facciate: le spese ammissibili
Per quanto riguarda le spese ammissibili alla detrazione fiscale, sempre la circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Per cui sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta anche:
- per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi;
- per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
È possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
Bonus Facciate e isolamento termico a cappotto: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Per quanto riguarda la domanda del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato il requisito di facciata “visibile dalla strada” (sul quale si era espressa recentemente con le risposte n. 415 del 28 settembre 2020 e n. 418 del 29 settembre 2020).
Poi, entrando nel dettaglio della domanda, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l'isolamento dello "sporto di gronda", trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi indicati quali:
- lo spostamento dei pluviali;
- la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
- lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.
Bonus Facciate e Decreto Rilancio: possibile lo sconto in fattura e la cessione del credito
L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che come previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:
- sconto in fattura - contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito - cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, sono state definite le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Accedi al Focus Bonus Facciate e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle EntrateLink Correlati
Accedi al Focus Bonus Facciate e resta sempre aggiornato