Superbonus 110% e isolamento termico: possibile la sostituzione delle vetrate esterne con una parete in muratura?
Superbonus 110%: è possibile fruire della detrazione fiscale del 110% in caso di sostituzione delle vetrate con una parete in muratura?
È possibile avviare i lavori di isolamento termico a cappotto sulla facciata di un edificio costituita prevalentemente da vetrate "non rimuovibili e che non possono essere aperte", sostituendole con una parete in muratura che consenta il doppio salto di classe energetica necessario per la fruizione della detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?
- Superbonus 110% e isolamento termico: la domanda all’Agenzia delle Entrate
- Superbonus 110%: cos’è e per quali interventi
- Superbonus 110%: i soggetti beneficiari
- Superbonus 110% e isolamento termico: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Superbonus 110% e isolamento termico: la domanda all’Agenzia delle Entrate
È la nuova interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 521 del 3 novembre 2020 che fornisce nuovi spunti ai tecnici e ai contribuenti che volessero accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio.
In particolare, la domanda proposta dal contribuente fornisce all’Agenzia delle Entrate un vero e proprio assist per trattare molto più genericamente la definizione di "pareti opache" e chiarire se l'intervento possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lett. a) del Decreto Rilancio, danno diritto al superbonus 110%.
Superbonus 110%: cos’è e per quali interventi
L’art. 119 del Decreto Rilancio ha introdotto nel nostro ordinamento una detrazione fiscale del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati alla efficienza energetica (c.d. superecobonus 110%) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. supersismabonus 110%).
Sempre l’art. 119 suddivide alcuni interventi che accedono direttamente al superbonus 110%, i cosiddetti interventi trainanti, da altri che possono accedere al superbonus sono se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, i cosiddetti interventi trainati.
Entrando nel dettaglio, rientrano tra gli interventi trainanti:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
- gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.
Mentre, gli interventi trainati sono quelli di:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Il requisito del doppio salto di due classi energetiche dell'edificio può essere raggiunto effettuando congiuntamente uno o più interventi trainanti insieme ad uno o più interventi trainati.
Una volta effettuato uno o più interventi che consentono il doppio salto di classe energetica è possibile portare in detrazione al 110% anche l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Nel caso sia realizzato un intervento trainante di miglioramento sismico, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. In questo caso la maggiore aliquota è subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
- la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Superbonus 110%: i soggetti beneficiari
La platea di beneficiari della nuova detrazione fiscale del 110% è individuata dall'art. 119, comma 9. In particolare, il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Occorre precisare che a prescindere del beneficiario, il superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 - Abitazioni in ville;
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico (modifica apportata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto agosto” o “decreto rilancio 2”.
Superbonus 110% e isolamento termico: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Relativamente agli interventi edilizi di efficienza energetica sottoposti a parere, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E con la quale ha chiarito che il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. interventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi trainati")effettuati su:
- parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
In riferimento, in particolare, all’intervento trainante di isolamento termico a cappotto la norma prevede che lo stesso debba essere effettuato su “superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno”.
Ciò premesso, considerato che la vetrata che costituisce l’involucro è assimilata ad “altri elementi costituenti l’involucro edilizio”, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al contribuente istante che la sostituzione delle vetrate con l’intervento descritto non benefica della detrazione fiscale del 110%, c.d. superbonus.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 3 novembre 2020, n. 521Link Correlati
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