Superbonus 110%: per il budget sulla casa da frazionare vale l’unità originaria
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.523 del 4 Novembre 2020 avente ad oggetto “Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34...
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.523 del 4 Novembre 2020 avente ad oggetto “Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione alle spese da sostenere per interventi "trainanti" e "trainati"” precisa che i lavori di ristrutturazione finalizzati a dividere un vecchio fabbricato unifamiliare in due abitazioni funzionalmente indipendenti, potranno beneficiare del Superbonus con il limite di spesa da calcolare sull’unità immobiliare preesistente all’intervento. Inoltre, la presenza dell’impianto di riscaldamento, necessaria per l’accesso al beneficio, può essere comprovata dai tre camini di cui dispone l’abitazione.
Il bonus nel caso in esame
Il bonus, nel caso in esame, riguarda sia interventi trainanti (intervento antisismico e di isolamento delle superfici opache), sia trainati (riscaldamento, infissi, ricarica dei veicoli elettrici, impianto fotovoltaico). Il contribuente, nel dettaglio, chiede:
- se i limiti di spesa previsti dalla normativa per ciascun intervento devono essere parametrati all’unico immobile presente prima dell'intervento o alle due unità ottenute con il frazionamento
- se per usufruire dell'agevolazione relativa al riscaldamento, deve dimostrare comunque la presenza dell’impianto, nonostante gli interventi trainanti siano il sismabonus e l’isolamento termico e, in caso affermativo, se è sufficiente la presenza del contatore del gas, l’attestato di sigillatura dell’impianto, o la presenza dei tre camini di cui è dotato l’immobile con rispettive canne fumarie. Quest’ultimo quesito è stato formulato in quanto lo stesso istante nel 2010 aveva provveduto a rimuovere definitivamente l’impianto di riscaldamento per mancato uso.
La risposta al primo quesito
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso la normativa e i documenti di prassi sull’ormai noto credito d’imposta, ritiene, riguardo al primo quesito, che l’istante possa beneficiare della detrazione per i lavori descritti avendo, come limite di spesa, quello relativo all’immobile unifamiliare inizialmente esistente.
La risposta al secondo quesito
In merito al secondo quesito l’Agenzia, dopo aver ricordato,
come indicato anche nella Circolare 8 agosto 2020, n. 24, che
gli edifici da ristrutturare devono necessariamente essere dotati
di impianti di riscaldamento funzionanti, si sofferma sulla
definizione tecnica di impianto termico. Quest’ultimo è un
“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente
combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione
di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate” (articolo 2, comma 1, punto
1-tricies Dlgs n. 192/2005).
In sostanza per accedere al beneficio è necessario un impianto di
riscaldamento funzionante o riattivabile.
Di conseguenza, considerando che l’immobile originario è
dotato di tre camini, l’istante potrà senz’altro fruire della
detrazione per i lavori relativi all’impianto di
riscaldamento, sempre che ovviamente si realizzi il
conseguimento del risparmio energetico con il salto di due classi,
certificato da apposita asseverazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta 04/11/2020, n. 523