Superbonus 110% e accesso autonomo: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito sull’accesso autonomo di una unità immobiliare in condominio
Superbonus 110%: un’unità immobiliare in condominio, che dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello, al quale si accede dal percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio, quindi non dalla strada, né dal cortile o dal giardino di proprietà, può fruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Superbonus 110% e accesso autonomo: la domanda all’Agenzia delle Entrate
- Superbonus 110% e accesso autonomo: cosa dicono il Decreto Rilancio e il Decreto Requisiti tecnici?
- Superbonus 110% e accesso autonomo: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
- Superbonus 110%: le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previste dal Decreto Rilancio
- Superbonus 110% e accesso autonomo: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Superbonus 110% e accesso autonomo: la domanda all’Agenzia delle Entrate
È questa la nuova domanda a cui ha provveduto a rispondere l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 524 del 4 novembre 2020, alla luce della modifica apportata al Decreto Rilancio dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto ma ormai ribattezzato Rilancio 2) convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e alla luce della definizione contenuta nell’art. 1, comma 3, lettera i) del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”(c.d. Decreto Requisiti tecnici).
Superbonus 110% e accesso autonomo: cosa dicono il Decreto Rilancio e il Decreto Requisiti tecnici?
L'art. art. 51 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento), comma 3 quater del D.L. n. 104/2020 ha inserito all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 il seguente comma 1-bis: "Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva".
L'articolo 1, comma 3, lettera i), del Decreto Requisiti tecnici ha previsto la seguente definizione per “edificio unifamiliare”: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.
Superbonus 110% e accesso autonomo: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione delle nuove detrazioni fiscali del 110% e ricordato che il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi trainati).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
Superbonus 110%: le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previste dal Decreto Rilancio
L’Agenzia ha anche ricordato che l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di:
- sconto in fattura: sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito: cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.
Superbonus 110% e accesso autonomo: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
In riferimento al quesito posto dal contribuente, la citata circolare n. 24/E ha già precisato che le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari” , alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell'”accesso autonomo dall'esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).
Un'unità è funzionalmente indipendente quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e che la presenza di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che “l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.
Come già detto, con il Decreto Agosto/Rilancio 2, il Legislatore è intervenuto inserendo all'articolo 119 il comma 1-bis ai sensi del quale per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Ne consegue che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, nel caso di specie il contribuente può effettuare i lavori previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio e fruire delle detrazioni fiscali del 110%.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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