Superbonus 110% e Bonus Facciate: in caso di isolamento termico a cappotto, quale scegliere?
Superbonus 110% vs Bonus Facciate: presupposti normativi, come si utilizzano, requisiti, spese ammissibili, limiti di spesa e convenienza
Il condominio dove abito sta valutando il rifacimento del prospetto principale su strada pubblica e un eventuale isolamento termico a cappotto ma non sappiamo se conviene utilizzare il superbonus 110% o il bonus facciate. Quale conviene scegliere?
- Superbonus 110% e Bonus Facciate: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
- Superbonus 110%: presupposti normativi, come si utilizza, requisiti, spese ammissibili e limiti di spesa
- Bonus Facciate: presupposti normativi, come si utilizza, requisiti, spese ammissibili e limiti di spesa
- Superbonus 110% e Bonus facciate: ok a sconto in fattura e cessione del credito
- Superbonus 110% e Bonus Facciate: la risposta della posta di LavoriPubblici.it
Superbonus 110% e Bonus Facciate: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
È la nuova interessante domanda arrivata alla posta di LavoriPubblici.it da parte di un nostro lettore che abita in condominio e vuole capire se sia più conveniente beneficiare della nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus), prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, oppure optare per la detrazione fiscale del 90% (c.d. bonus facciate) prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020).
Per poter rispondere correttamente alla domanda è necessario specificare nel dettagli i presupposti normativi, i limiti di spesa e le spese ammissibili.
Partiamo subito da una considerazione: ad oggi il bonus facciate ha scadenza 31/12/2020 ma la sua proroga è stata inserita nella bozza di disegno di legge di Bilancio per il 2021. Mentre il superbonus 110% ha un orizzonte temporale che termina il 31/12/2021 (ma anche in questo caso si parla di una proroga grazie alle risorse del Recovery Fund).
Entrambe le detrazioni fiscali possono essere fruite dai condomini.
Superbonus 110%: presupposti normativi, come si utilizza, requisiti, spese ammissibili e limiti di spesa
L'art. 119 del Decreto Rilancio, tra gli interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% (c.d. interventi trainanti) prevede anche l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%. La detrazione va ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per poter accedere al beneficio sarà necessario:
- l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
L'art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio afferma che "rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11".
In particolare:
- il comma 3 è quello relativo alla produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento, necessario per la verifica del doppio salto di miglioramento energetico. L'onorario del professionista che produrrà i due attestati si può, quindi, portare in detrazione al 110% (oppure optare per sconto in fattura o cessione del credito);
- il comma 11 è quello relativo al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, necessario ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, e rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- il comma 13 è, infine, relativo alle spese sostenute per le asseverazioni degli interventi redatte dai tecnici abilitati.
Entrando più nel dettaglio, l'art. 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246) definisce le spese ammesse alla detrazione.
In particolare, per gli interventi che rientrano nell'ecobonus (classico o potenziato al 110%) la detrazione spetta per le spese relative a:
- interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;
- interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- interventi impiantistici concernenti la climatizzazione
invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di
sistemi di building automation:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell’art. 119 del Decreto Rilancio. Sono altresì ricomprese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai superiori punti, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio.
Facendo riferimento all'intervento di isolamento termico a cappotto descritto dal nostro lettore, l'art. 119, comma 1, lettera a) prevede che la detrazione sia calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
- non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (nel caso di 10 unità immobiliari, l'ammontare complessivo si calcola facendo 8 x 40.000 + 2 x 30.000 = 320.000 + 60.000 = 380.000 euro).
Bonus Facciate: presupposti normativi, come si utilizza, requisiti, spese ammissibili e limiti di spesa
L'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto una detrazione fiscale del 90%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, delle spese documentate e sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle seguenti zone territoriali omogenee (decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444):
- Zona A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- Zona B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Altro requisito richiesto è che il prospetto su cui si dovranno effettuare i lavori deve essere visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Secondo quanto stabilito dalla norma, nell’ipotesi "in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3- bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90".
Per quanto riguarda le spese ammissibili, recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta 3 novembre 2020, n. 520 nella quale è entrata nel dettaglio richiamando la sua circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E con la quale si è chiarito che sono ammessi alla detrazione fiscale del 90% gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio ed, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta anche:
- per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi;
- per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
È possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
Ma non solo, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l'isolamento dello "sporto di gronda", trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per lavori aggiuntivi quali:
- lo spostamento dei pluviali;
- la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
- lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.
Aspetto importante da considerare è che il bonus facciate non ha limiti di spesa.
Superbonus 110% e Bonus facciate: ok a sconto in fattura e cessione del credito
Come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, sia il contribuente può optare per le due opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) sia per le spese che rientrano nel superbonus 110% che per quelle per le quali si utilizza il bonus facciate. Ricordiamo, infatti, che i soggetti che sostengono spese per interventi che rientrano nel superbonus o nel bonus facciate (ma anche per le altre detrazioni fiscali), in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, possono optare per:
- sconto in fattura - contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito - cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, sono state definite le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Superbonus 110% e Bonus Facciate: la risposta della posta di LavoriPubblici.it
Volendo riepilogare:
Isolamento termico a Cappotto
|
||
Superbonus 110%
|
Bonus facciate
|
|
Detrazione |
110%
|
90%
|
Orizzone temporale |
5 anni
|
10 anni
|
Sconto in fattura |
Si
|
Si
|
Cessione del credito |
Si
|
Si
|
Requisiti | - l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017; - redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico; - garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. |
- Edifici ubicati in Zona a o B (decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) o equipollente; - facciata visibile dalla strada o da suolo pubblico; - nel caso in cui gli interventi siano influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie dispertente lorda dell'edificio, gli interventi stessi devono soddisfare i requisiti di cui al DM 26 giugno 2015 e, con riquardo alla trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 |
Spese ammissibili | È possibile portare in detrazione le spese sostenute: - per interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso: - per la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - per la fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - per la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; - per la demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi; - per interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi; - per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; - per il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni; - per la coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi; - per gli interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature; - per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation; - per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai superiori punti, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio. |
È possibile portare in detrazione le spese sostenute: - per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi; - per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione. - per interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; - per interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura; - per interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. - per il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie; - per il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi; - per lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. - per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica); - per altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico); - per lo spostamento dei pluviali; - per la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni; - per lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso. |
Limiti di spesa | - non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o
per le unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall'esterno; - a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (nel caso di 10 unità immobiliari, l'ammontare complessivo si calcola facendo 8 x 40.000 + 2 x 30.000 = 320.000 + 60.000 = 380.000 euro). |
Nessuno |
Volendo dare una risposta al nostro lettore, dunque, consigliamo di contattare un tecnico abilitato che dopo aver compreso le reali necessità del condominio e aver definito quali sono le spese che il condominio vuole effettuare, potrà fare delle simulazioni di spesa scegliendo la soluzione più conveniente per il caso di specie. Non esiste infatti una risposta unitaria "è più conveniente il superbonus" o "è più conveniente il bonus facciate". Tutto dipende dalle esigenze che solo un'analisi specifica potrà fare. Ricordiamo, pure, che è possibile accedere congiuntamente ad entrambe le detrazioni fiscali, scegliendone una per alcune spese e l'altra per altre...chiaramente sempre facendosi aiutare da un tecnico esperto!
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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