Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da C/2 a residenziale: si può fare?
L'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di beneficiare di superbonus 110% e bonus facciate su un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale
Un'unità immobiliare funzionalmente indipendente e dotata di accesso autonomo, accatastata C/2 e sulla quale si intende effettuare un cambio di destinazione d'uso portandola a residenziale, può beneficiare del superbonus 110% per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico e del bonus facciate per gli interventi sul prospetto ininfluenti dal punto di vista termico? e nel caso sia possibile, quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), come calcolare la percentuale del 30% dei predetti S.A.L. e cosa bisogna fare per poter optare per la cessione del credito?
- Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da C/2 a residenziale: la domanda all'Agenzia delle Entrate
- Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da C/2 a residenziale
- Superbonus 110% e Bonus facciate: sono cumulabili?
- Superbonus 110% e Bonus facciate: lo sconto in fattura e la cessione del credito
- Superbonus 110% e Asseverazione: prezzi di riferimento e SAL
Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da C/2 a residenziale: la domanda all'Agenzia delle Entrate
Sono queste le domande a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 538 del 9 novembre 2020 che contiene tutti gli ingredienti che la rendono di particolare interesse e meritevole di particolare attenzione.
Per rispondere correttamente alla domanda dell'utente, l'Agenzia delle Entrate ha dapprima ripercorso i presupposti normativi del superbonus 110% previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, definendo:
- il periodo di riferimento e le modalità di fruizione della detrazione;
- le tipologie, i requisiti tecnici degli interventi e ambito soggettivo;
- lo sconto in fattura e la cessione del credito (previste anche per il bonus facciate);
- gli interventi trainanti e trainati;
- le esclusioni.
In particolare, è stato ribadito che la detrazione fiscale del 110% spetta sulle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Tipologie, requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus e ambito soggettivo sono indicati nei commi da 1 a 10 dell'art. 119 del decreto Rilancio. Mentre il successivo art. 121 prevede le due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito valide sia per gli interventi che accedono al superbonus che per quelli che accedono alle altre detrazioni fiscali tra le quali il bonus facciate.
Relativamente all'intervento di riduzione del rischio sismico prospettato dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la circolare n. 24/E del 2020 con la quale viene precisato che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013 (c.d. sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. interventi trainanti). La detrazione del 110% si applica su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, anche sugli ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (c.d. interventi "trainati"), indicati nei commi 5 e 6 dell'articolo 119 (fotovoltaico e sistemi di accumulo).
Per quanto concerne le esclusioni, il comma 15-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, dispone che le detrazioni fiscali del 110% non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari "non aperte al pubblico".
Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da C/2 a residenziale
Ciò premesso, relativamente agli interventi che accedono al sismabonus l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito con la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E ha già chiarito che è possibile "fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo".
Stesso principio è applicabile al caso di specie, quindi l'Agenzia delle Entrate ha risposto che è possibile fruire del superbonus sulle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso in abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempre che l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
Superbonus 110% e Bonus facciate: sono cumulabili?
In riferimento alla seconda parte dell'interpello prospettato dal contribuente, ovvero la possibilità di cumulare il superbonus con altre agevolazioni fiscali, tra cui il bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:
- gli interventi ammessi al superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le altre detrazioni fiscali. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa;
- qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Stesse considerazioni possono essere effettuate sugli interventi ammessi al bonus facciate. Dunque, fatta salva l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora, come prospettato dall'Istante, siano realizzati sull'edificio sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell'edifico, è possibile, in linea di principio, fruire sia del superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Va, però, precisato che il superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Ciò comporta in sostanza, che il superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio.
Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate. La verifica della predetta autonomia, tuttavia, presuppone accertamenti della situazione di fatto.
Ai fini della fruizione di entrambe le agevolazioni, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi in questione, contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro adempimento richiesto.
Superbonus 110% e Bonus facciate: lo sconto in fattura e la cessione del credito
Per quanto riguarda la possibilità di optare per lo sconto in fattura per stati di avanzamento lavori (S.A.L.), per gli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al superbonus, in aggiunta alla documentazione richiesta è necessario acquisire:
- ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
- ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L'asseverazione "è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle Pagina 10 di 14 spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi".
I tecnici abilitati che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Il predetto massimale non può essere inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell'attività prestata.
Superbonus 110% e Asseverazione: prezzi di riferimento e SAL
Ciò premesso, rispondendo alla terza parte dell'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato l'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 n. 329, per il quale:
- comma 4-bis "Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,(...), per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14";
- comma 4-ter "Al fine di usufruire dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (...), il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all'allegato1. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l'importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell'intervento contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all'allegatoB-2";
- comma 4-quater "La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell'apposizione del visto di conformità ivi previsto".
Ai fini dell'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, anche con riferimento ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020 - emanato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 e richiamato nel comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio - non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici.
Va, peraltro, rilevato che nell'Allegato B al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 - in base al quale va redatta l'asseverazione di cui al citato comma 13, lett. b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio - è previsto, tra l'altro, che il tecnico indichi il prezzario mediante il quale ha stimato la congruità della spesa ammessa alla detrazione.
Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30% dell'intervento agevolabile, necessario per esercitare l'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Al riguardo, nel modello di cui all'Allegato 1 del DM n. 58/2017 va riportato, per ciascun S.A.L., il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l'ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'asseverazione.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 9 novembre 2020, n. 538Link Correlati
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