Superbonus 110%: cos’è, a quanto ammonta, requisiti, limiti di spesa e orientamenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: cos’è, a quanto ammonta, requisiti, limiti di spesa e orientamenti dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 12/11/2020

Superbonus 110%: a poco più di 1 mese da quando si è completato il quadro normativo di riferimento previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e dopo parecchi interventi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea e del Ministero dell’Economia e delle Finaze, è opportuno fare un “recap” sulle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste per le spese sostenute per alcuni interventi di miglioramento energetico e strutturale.

Nel presente articolo definiremo:

  • il quadro normativo di riferimento;
  • le risposte dell’Agenzia delle Entrate;
  • cos’è, gli interventi trainanti e quelli trainati;
  • beneficiari ed esclusioni;
  • i requisiti;
  • gli adempimenti;
  • lo sconto in fattura e la cessione del credito;
  • i documenti da conservare;
  • cosa accade in caso di abusi edilizi;
  • i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento

La nuova detrazione fiscale del 110% è stata inserita nell’art. 119 del Decreto Rilancio che ha poi subito alcune modifiche introdotte da:

Dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio sono arrivati tutti i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico:

  • il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante “Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”;
  • la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
  • il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
  • il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 recante “Modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati””;
  • il Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (del quale siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
  • la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
  • il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
  • il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047 recante “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione”.

Superbonus 110%: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

L’interesse di contribuenti, professionisti e imprese verso le nuove detrazioni fiscali del 110% ha portato in poco tempo l’Agenzia delle Entrate ad intervenire con alcune interessanti risposte a richieste di interpello.

Superbonus 110%: cos’è, gli interventi trainanti e quelli trainati

Il superbonus 110% è una detrazione fiscale del 110% da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo, da applicarsi sulle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi (c.d. trainanti) di riqualificazione energetica e sismica e per altri effettuati congiuntamente ai primi (c.d. trainati).

Entrando nel dettaglio, rientrano tra gli interventi trainanti:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.

Nel caso sia realizzato uno degli interventi di cui ai primi 3 punti (miglioramento energetico), l'art. 119, comma 2 prevede che è possibile realizzare anche altri interventi che accederebbero (con i loro limiti di spesa) al superbonus. Tali interventi c.d. trainati sono quelli di:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica).

Nel caso sia realizzato un intervento trainante di miglioramento sismico, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Nel caso sia effettuato uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o sismica, Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. In questo caso la maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
  • la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

Superbonus 110%: beneficiari ed esclusioni

La platea di beneficiari della nuova detrazione fiscale del 110% è individuata dall'art. 119, comma 9. In particolare, il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Occorre precisare che a prescindere del beneficiario, il superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 - Abitazioni in ville;
  • A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico (modifica apportata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto agosto” o “decreto rilancio 2”.

Superbonus 110%: i requisiti

requisiti sono specificati all'interno dell'art. 119 del Decreto Rilancio, riguardano gli interventi trainanti e possono essere così riassunti:

  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
  • per gli interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori ma permane l’obbligo di effettuare l’intervento su un edificio ubicato in una zona a rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).

Superbonus 110%: gli adempimenti

La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate ha definito puntualmente tutto quello che occorre fare per la fruizione del superbonus 110%, soprattutto in funzione delle due possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito). Vediamo di sintetizzarle in pochi punti:

  • pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi effettuato mediante bonifico bancario o postale "parlante" (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), ad esclusione del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito - Tale obbligo non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa;
  • acquisizione della seguente documentazione:
    • ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell'asseverazione va inviate telematicamente all'Enea);
    • ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Superbonus 110%: lo sconto in fattura e la cessione del credito

L'aspetto più innovativo della norma è probabilmente rappresentato dalla possibilità offerta dall'art. 121 del Decreto Rilancio di scegliere, in luogo alla normale fruizione dell'agevolazione fiscale, due opzioni alternative:

  • sconto in fattura, ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tali opzioni possono essere esercitate anche a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento).

Superbonus 110%: i documenti da conservare

Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare:

  • le fatture o le ricevute fiscali altra idonea documentazione comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori;
  • nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
  • una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico per l'edilizia competente.

Superbonus 110%: cosa accade in caso di abusi edilizi

Per quanto concerne gli abusi edilizi, la legge di conversione del Decreto Agosto ha aggiunto all'art. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma 13-ter:

"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.

In sostanza, le dichiarazioni di conformità urbanistica-edilizia e gli accertamenti dello Sportello Unico per l'Edilizia dovranno riferirsi esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. Chiaramente questo si riferisce unicamente agli interventi trainanti, mentre resta inteso che per gli interventi trainati eventuali abusi precluderebbero l'accesso al superbonus.

L’argomento è stato recentemente trattato nel webinar “Superbonus 110%, abusi edilizi e sanatorie”.

Superbonus 110%: i controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in cui sono stati inserite le detrazioni fiscali del 110%. In assenza dei presupposti, parzialmente o totalmente, che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni.

Rispondono quindi i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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