Incentivi tecnici a dipendenti di amministrazione diversa da quella appaltante: i rilievi della Corte dei Conti
Il tecnico dipendente pubblico in ausilio ad una p.a. può essere remunerato con gli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del Codice dei contratti?
Quello degli incentivi ai tecnici della pubblica amministrazione è un argomento di cui abbiamo dimenticato la data di inizio ma non le problematiche e i dissapori creati a regola d'arte tra professionisti di diversa estrazione (liberi e dipendenti pubblici).
Incentivi ai tecnici della pubblica amministrazione: i rilievi della Corte dei conti
L'argomento torna alla ribalta con la delibera 6 ottobre 2020 n. 87 emesso dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna a seguito della richiesta di parere della Provincia di Modena in riferimento alla legittimità di un accordo o convenzione fra Enti locali al fine di utilizzare il personale dipendente dell’Ufficio tecnico di altra amministrazione, chiedendo se il tecnico dipendente pubblico posto in ausilio all’amministrazione appaltante possa essere remunerato, per l’attività di verifica del progetto di una opera pubblica ex art. 26 lettera c del Codice dei contratti, tramite l’utilizzo degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del Codice stesso e già accantonati all’interno del quadro economico del progetto dell’opera pubblica e nel relativo capitolo di spesa, precisando nella richiesta di parere che “l’accordo in sottoscrizione dovrebbe quindi prevedere espressamente la remunerazione di tale attività di verifica tramite il trasferimento di dette somme dall’amministrazione committente i lavori, a favore di quella che mette a disposizione l’ufficio tecnico al fine dell’attività di verifica”.
Incentivi ai tecnici della pubblica amministrazione: le considerazioni di Luigi Oliveri
Potremmo scrivere fiumi di parole, ma l'argomento è stato brillantemente commentato sul suo Blog da Luigi Oliveri e riteniamo non serva aggiungere altro alle sue considerazioni che riportiamo di seguito integralmente.
Le indicazioni della Sezione Emilia Romagna della Corte dei conti, con delibera 6 ottobre 2020 n. 87 sono certamente di favore e di apertura, ma non si può fare a meno di rilevare che siano erronee.
La Sezione ha guardato al contenuto solo del comma 3 dell’articolo 113 del codice dei contratti, il quale contiene l’inciso secondo il quale i dipendenti possono ottenere incentivi “anche da diverse amministrazioni”. Un inciso che autorizza a ritenere possibile una remunerazione proveniente da un’amministrazione della quale il lavoratore interessato non è un dipendente.
Tuttavia, il comma 3 non può che saldarsi col precedente comma 2. Il cui testo autorizza la lettura della Sezione solo in minima parte. Analizziamolo:
- A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche; la norma autorizza le amministrazioni a costituire il plafond di spesa connesso all’esercizio delle funzioni tecniche incentivabili;
- svolte dai dipendenti delle stesse
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa
per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore
statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi
e costi prestabiliti. Questa seconda parte del comma 3 indica:
- chi sono i destinatari dell’incentivazione;
- quali sono le funzioni incentivabili.
Ora, è chiaro e non soggetto a possibili dubbi di alcun genere che i destinatari degli incentivi sono solo ed esclusivamente i “dipendenti delle stesse” amministrazioni che destinano il fondo. Quindi, il comma 2, in questa parte molto chiara, esclude drasticamente la validità della conclusione cui giunge la Corte dei conti.
- Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Questa parte della norma non consente di costituire il fondo del 2% laddove le funzioni tecniche siano incentivate con altre modalità. Questa parte della norma conferma che le amministrazioni aggiudicatrici incentivano i “propri dipendenti”, non quelli di altri enti. Ma c’è una piccola eccezione, che emerge qui di seguito.
- Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. Ecco l’unica circostanza che, in via di eccezione al precetto secondo il quale le amministrazioni possono incentivare solo i “propri” dipendenti, consente di estendere gli incentivi anche a dipendenti di “altre” amministrazioni. Si tratta solo ed esclusivamente dei dipendenti delle centrali di committenza.
- La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. L’ultimo periodo del comma specifica le condizioni al ricorrere delle quali gli incentivi possono essere assegnati per gli affidamenti di forniture e servizi.
Infine, il comma 5 dell’articolo 113, saldandosi col comma 2, dispone: “Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”.
Non si vede, quindi, quale sia l’appiglio giuridico in base al quale la Sezione ritenga possibile estendere gli incentivi anche a dipendenti di amministrazioni diverse da quella appaltante, al di fuori del caso delle centrali di committenza.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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