Superbonus 110%: con sconto in fattura e cessione del credito beneficio fiscale accessibile a tutti

Superbonus 110%: incapienti e forfetari possono beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio?

di Redazione tecnica - 18/11/2020

Vorrei pianificare uno degli interventi che accedono al superbonus 110% ma non ho la capienza fiscale per portarli in detrazione, è un problema per l'eventuale sconto in fattura o cessione del credito?

  • Superbonus 110% e modalità di fruizione della detrazione fiscale: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
  • Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
  • Superbonus 110%: le modalità di fruizione del beneficio fiscale
  • Superbonus 110% e modalità di fruizione della detrazione fiscale: la risposta di LavoriPubblici.it

Superbonus 110% e modalità di fruizione della detrazione fiscale: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

È una delle domande più frequenti che arrivano giornalmente in redazione che riguardano le detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

In particolare, l'art. 119 del Decreto Rilancio ha definito alcuni interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% (c.d. interventi trainanti) e altri che possono accedervi sono se eseguiti congiuntamente ai primi (c.d. interventi trainati).

Entrando nel dettaglio, gli interventi trainati sono quelli:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  • sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • relativi all'adozione di misure antisismiche.

Nel caso di realizzazione di un intervento trainante di riqualificazione energetica, è possibile effettuare congiuntamente (portandoli in detrazione al 110%) anche gli interventi:

  • di efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • di acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica).

Nel caso sia effettuato uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o sismica, Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. In questo caso la maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
  • la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

Nel caso di intervento trainante di riduzione del rischio sismico, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus 110%: le modalità di fruizione del beneficio fiscale

L'articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che la detrazione fiscale del 110% possa essere utilizzata, per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, portandola in detrazione in 5 anni a partire dal primo anno in cui sono state sostenute le spese (utilizzo diretto della detrazione).

L'art. 121 del Decreto Rilancio (ed è l'aspetto più innovativo della norma) prevede pure che per gli anni 2020 e 2020 il contribuente ha la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Nel dettaglio, oltre che per gli interventi (trainanti e trainati) che accedono al superbonus, gli interventi edilizi per i quali è possibile optare alternativamente per sconto in fattura e cessione del credito sono i seguenti:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c..d bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Superbonus 110% e modalità di fruizione della detrazione fiscale: la risposta di LavoriPubblici.it

Rispondendo, dunque, al quesito del nostro lettore, grazie a sconto in fattura e cessione del credito, la capienza fiscale del contribuente non gioca più alcun ruolo per la fruizione del beneficio fiscale, per cui anche gli incapienti o i professionisti in regime forfetario, optando per una delle due alternative, avranno la possibilità di beneficiare del superbonus 110% solo che:

  • nel caso di sconto in fattura, riceveranno uno sconto da parte dei fornitori del 100% dell'importo;
  • nel caso di cessione del credito, al momento le offerte dei principali istituti bancari oscillano intorno al 103% (ovvero pagano 103 euro per ogni 110 euro di credito fiscale maturato).

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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