Superbonus 110%: via libera agli interventi trainati in caso di vincoli per quelli trainanti

Superbonus 110% possibile anche ai soli interventi trainati di efficienza energetica, la conferma dell’Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 21/11/2020

Superbonus 110% per i soli interventi trainati: è previsto dall’art. 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e ne avevamo parlato recentemente nell’articolo “Superbonus 110%: detrazione fiscale possibile anche per i soli interventi trainati”. La conferma è arrivata direttamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell'audizione sul “Superbonus” in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Superbonus 110%: l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Nel corso dell’audizione, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ripercorso il quadro normativo delle detrazioni fiscali del 110%, entrando nel dettaglio delle opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus (sconto in fattura e cessione del credito) e degli adempimenti previsti (visto di conformità e asseverazione tecnica).

Oltre a questo, nel documento presentato in audizione sono state fornite nuova FAQ su:

  • sulle questioni interpretative;
  • sulle richieste di semplificazione.

Superbonus 110% anche per il cappotto termico interno?

Tra le questioni interpretative, è stata fornita una risposta alla seguente domanda:

Si chiede se, non rinvenendosi norme che lo escludano, possa essere riconosciuto il Superbonus per l’installazione del cappotto termico interno, con particolare riferimento agli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data anche l’impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto riprendendo l’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio con il quale è stato disposto che qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applichi in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe.

Come chiarito anche nella circolare 24/E dell’8 agosto 2020, l’Agenzia ha ricordato che se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

In tale contesto entrano tutti gli interventi di efficienza energetica che consentano il miglioramento della classe dell’edificio, quindi anche l’installazione del cappotto termico interno.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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