Superbonus 110%: come fruire delle detrazioni fiscali previste dal decreto Rilancio

Superbonus 110%: interventi trainanti, trainati, beneficiari, ambito oggettivo, esclusioni e modalità di fruizione (sconto in fattura e cessione del credito)

di Redazione tecnica - 26/11/2020

Ad ognuno il suo lavoro, quindi mentre a qualcuno potrà sembrare incredibile, per me non lo è affatto. Sto parlando di molte delle domande che arrivano in redazione sulla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).


Indice dell'articolo

  • Superbonus 110%: le domande alla posta di LavoriPubblici.it
  • Superbonus 110%: gli interventi trainanti
  • Superbonus 110%: gli interventi trainati
  • Superbonus 110%: soggetti beneficiari, ambito oggettivo ed esclusioni
  • Superbonus 110%: la risposta al quesito 1
  • Superbonus 110%: la risposta al quesito 2, sconto in fattura e cessione del credito

Superbonus 110%: le domande alla posta di LavoriPubblici.it

Da quando abbiamo attivato il servizio "La Posta di LavoriPubblici.it", arrivano decine di richieste di chiarimento ogni giorno. La maggior parte (neanche a dirlo) riguardano le detrazioni fiscali del 110%, con domande spesso interessanti (che generano in redazione confronti con gli esperti della materia) e altre a cui spesso viene da rispondere con un laconico "Cosa?".

Tra queste ne pubblichiamo una a cui comunque risponderemo nel corso di questo articolo.

"Vorrei fare dei lavori di ristrutturazione nel mio appartamento e fruire delle detrazioni fiscali del 110% (quesito 1). Chi me li da poi i soldi del superbonus (quesito 2)?".

Una domanda che a molti potrà sembrare banale ma che dimostra, ancora una volta, quanto sia importante ogni professionalità e quanto ognuno di noi dovrebbe solo limitarsi a fare il proprio mestiere.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti

Per rispondere a questa domanda non possiamo esimerci dal ricordare quali sono gli interventi che accedono alla detrazione fiscali e i soggetti che possono beneficiarne.

L'art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio prevede 4 interventi cosiddetti trainanti che accedono subito alla detrazione fiscale del 110%:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.

Viene anche specificato che per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva (tema dibattuto e che ha portato all'inserimento del comma 1-bis all'art. 119).

Superbonus 110%: gli interventi trainati

La norma prevede pure altri interventi cosiddetti trainati che, se effettuati congiuntamente a quelli trainanti, possono anche loro beneficiare della detrazione fiscale del 110%. In particolare, nel caso sia realizzato uno degli interventi trainanti di miglioramento energetico, l'art. 119, comma 2 prevede che è possibile realizzare anche altri interventi (con i loro limiti di spesa) che accedono al superbonus, ovvero:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica).

Mentre, nel caso di realizzazione di un intervento trainante di riduzione del rischio sismico, è possibile portare in detrazione al 110% anche la spesa per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

L'ultimo intervento, trainato sia dagli interventi di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico, che può accedere al superbonus è quello che prevede l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Superbonus 110%: soggetti beneficiari, ambito oggettivo ed esclusioni

L'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio definisce puntualmente i soggetti che possono beneficiare del superbonus ovvero:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • lle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ma come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella sua circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, sotto il profilo oggettivo, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Occorre, infine, ricordare che a prescindere dal beneficiario o dall'intervento, il superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 - Abitazioni in ville;
  • A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico (modifica apportata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto agosto” o “decreto rilancio 2”).

Superbonus 110%: la risposta al quesito 1

Rispondendo alla prima parte del quesito del nostro lettore, possiamo affermare che se il suo appartamento non ha un accesso autonomo dall'esterno, non gli sarà possibile accedere direttamente alle detrazioni fiscali del 110%. Potrà farlo sono come interventi trainati di efficientamento energetico e solo se il condominio dove è ubicata l'unità immobiliare deciderà di realizzare un intervento trainante di riqualificazione energetica (isolamento termico a cappotto o sostituzione dell'impianto di climatizzazione).

Superbonus 110%: la risposta al quesito 2, sconto in fattura e cessione del credito

La risposta al quesito 2 potrà sembrare banale ma non lo è per chi non ha mai beneficiato di una detrazione fiscale. Nel caso di lavori che prevedono una qualche forma di agevolazione fiscale, non c'è un soggetto che fornisce i denari necessari. Nel caso di un intervento che costa ad esempio 10.000 euro e beneficia di una detrazione fiscale del 50% in 10 anni, il contribuente non "ottiene direttamente" 5.000 euro ma dovrà pagare interamente la somma per poi beneficiare di una riduzione delle imposte di 500 euro/anno per 10 anni.

Ma sono anche possibili delle interessanti opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale. L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto per gli anni 2020 e 2021 due opzioni alternative:

  • lo sconto in fattura, ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Oltre che per gli interventi che accedono al superbonus, le due opzioni sono state estese anche ad interventi che accedono ad altre detrazioni fiscali:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR): quelli che accedono al bonus casa ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • efficienza energetica (art. 14 del decreto legge n. 63/2013): quelli cioè che accedono all'ecobonus, ad esempio gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • adozione di misure antisismiche (art. 16 del decreto legge n. 63/2013): quelli cioè che hanno accesso al sismabonus ordinario;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63/2013).

Benché meno convenienti sotto l'aspetto economico, le due opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) consentono al contribuente di poter intervenire abbattendo notevolmente i costi.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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