Bonus infissi: conformità urbanistica, titolo edilizio e comunicazione all'Enea per la fruizione della detrazione fiscale
Bonus infissi: tutto su conformità urbanistica, manutenzione ordinaria e straordinaria, comunicazione all'Enea per la fruizione della detrazione fiscale
Devo sostituire gli infissi di casa, occorre preventiva autorizzazione del Comune o certificazione urbanistica? Posso fruire della detrazione fiscale del 50% o del 65%? è necessaria la comunicazione all'Enea?
Bonus infissi: le domande alla Posta di LavoriPubblici.it
Oggi rispondiamo ad alcune interessanti domande che riguardano la sostituzione degli infissi di una unità immobiliare e la fruizione della relativa detrazione fiscale. E per farlo, come sempre, ci riferiamo alla normativa di riferimento:
- il DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia);
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Finanziaria 2007);
- il D.L. n. 63/2013;
- il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Bonus infissi: la conformità edilizio-urbanistica
Partiamo da una considerazione principale: quando parliamo di detrazioni fiscali per lavori edilizi effettuati sulle unità immobiliari, la conformità edilizio-urbanistica è una conditio sine qua non. Ovvero, come previsto dall'art. 49, comma 1 del Testo Unico Edilizia, qualsiasi intervento abusivo realizzato in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non può beneficiare di alcuna detrazione fiscale, , né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Questo è un aspetto molto importante e che deve essere chiaro a tutti: per poter fruire di qualsiasi detrazione fiscale (ecobonus, bonus casa, superbonus) l'unità immobiliare DEVE essere assolutamente in regola dal punto di vista edilizio-urbanistica. In caso di lavori edilizi per i quali si vuole fruire di una detrazione fiscale, il punto di partenza deve quindi essere la verifica di conformità edilizio-urbanistica da parte di un tecnico che dovrà verificare la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato (attenzione stiamo parlando del progetto presentato al SUE e non la planimetria catastale che non ha alcun valore dal punto di vista probatorio).
Dalla verifica della conformità urbanistica, sarà possibile stabilire se l'immobile è in regola oppure no e, in quest'ultimo caso, l'entità dell'abuso e le eventuali possibilità di sanatoria previste dal Testo Unico Edilizia.
Bonus infissi: il titolo edilizio
Andiamo adesso a definire cosa prevede la normativa edilizia in merito al titolo edilizio necessario per la sostituzione degli infissi. L'affermazione che spesso sentiamo è "la sostituzione degli infissi è una manutenzione ordinaria e in quando tale va in edilizia libera". Affermazione errata che adesso andremo a dettagliare.
La sostituzione degli infissi può essere alternativamente un intervento di:
- manutenzione ordinaria - gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- manutenzione straordinaria - le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il Glossario dell'edilizia libera allegato al DM 2 marzo 2018 tra le principali opere di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a del DPR n. 380/2001) che rientrano nel concetto di edilizia libera fa rientrare la riparazione, sostituzione e rinnovamento del serramento e infisso interno e esterno.
Ma, attenzione, ad oggi per la sostituzione degli infissi è possibile fruire di due distinte detrazioni fiscali:
- quelle per le ristrutturazioni edilizie (Art.
16-bis, comma 1, lettera b) del TUIR), previste per le unità
immobiliari per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere
b), c) e d) del Testo Unico Edilizia, ovvero:
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- quelle per gli interventi di riqualificazione
energetica (art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296) previste per:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria
- interventi sull’involucro degli edifici
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione
Riferendoci al caso di sostituzione degli infissi è possibile suddividere due casi specifici:
- nel caso della detrazione per le ristrutturazioni edilizie (50%) l'intervento deve essere configurato come manutenzione straordinaria perché per le unità immobiliare la detrazione non spetta se l'intervento si configura come manutenzione ordinaria;
- nel caso di riqualificazione energetica la
detrazione fiscale (per gli infissi è sempre il 50%) è prevista per
gli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza
termica “U” delle finestre, comprensive degli infissi, attraverso:
- il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
Dunque, benché il glossario faccia rientrare nel concetto di manutenzione ordinaria anche la sostituzione degli infissi, lo stesso non può dirsi nel caso la sostituzione comporti un miglioramento delle caratteristiche dei materiali o delle componenti vetrate. In questo caso, infatti, l'intervento rientra nel concetto di manutenzione straordinaria che può fruire della detrazione fiscale del 50%.
Bonus infissi e titolo edilizio: i due casi previsti dalla norma
In definitiva, è possibile distinguere due casi distinti:
- la sostituzione degli infissi avviene senza innovazioni (nei materiali e nelle componenti vetrate) - in questo caso non serve alcun titolo edilizio ma non si potrà fruire di alcuna detrazione fiscale;
- la sostituzione degli infissi avviene con innovazioni - in questo caso è necessaria la Comunicazione d'Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) a firma di un tecnico abilitato e si potrà accedere alla detrazione fiscale del 50% (come ristrutturazione edilizia se non c'è un miglioramento energetico, come riqualificazione energetica se vi è il rispetto dei requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010). Chiaramente, se la sostituzione degli infissi va ad incidere sulla parte strutturale, sarà necessaria la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività altrimenti detta SCIA.
Bonus infissi: la comunicazione all'Enea e le differenze tra bonus ristrutturazioni ed Ecobonus
Anche in questo caso è necessario fare un distinguo tra gli interventi che accedono al bonus previsto per le ristrutturazioni edilizia da quelli che accedono alla detrazione fiscale per il risparmio energetico.
Nel secondo caso (ecobonus), entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).
Nel primo caso (ristrutturazione edilizia), dal 2018, anche chi vuole usufruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, in caso di interventi che comportano un risparmio energetico, analogamente a quanto già previsto per la detrazione prevista per il risparmio energetico, deve trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati. Comunicazione necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito anche con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
La differenza sostanziale è che nel caso delle ristrutturazioni edilizie, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019).
Bonus infissi e Decreto Rilancio: sconto in fattura e cessione del credito
Per completare il discorso sul bonus infissi appare utile ricordare che l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, ha previsto per gli anni 2020 e 2020 che il contribuente possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Possibilità che sono state estese, oltre che per i lavori edilizi che rientrano nel superbonus, anche per altri interventi, tra i quali:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.;
- efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, stiamo parlando di interventi:
sulle parti comuni degli edifici residenziali
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.
In definitiva, la sostituzione degli infissi che gode di una delle due agevolazioni può essere fruita direttamente dal contribuente in 10 oppure sarà possibile optare per sconto in fattura e cessione del credito.
Ricordiamo, infine, che la sostituzione degli infissi con miglioramento è uno dei cosiddetti interventi trainati che possono accedere alla detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Per maggiori informazioni su questo argomento è possibile consultare lo Speciale Superbonus 110%.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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