Subappalto, requisiti di partecipazione, qualificazione e categorie scorporabili
Parliamo di subappalti, requisiti per partecipare ad un bando di gara e categorie scorporabili analizzando la interessante n. 0661/2020 del TAR per la Sardegna
Parliamo di subappalti, requisiti per partecipare ad un bando di gara e scorporabili. Analizziamo una interessante sentenza emessa il 27 novembre 2020 dal Tar Sardegna (la n. 0661/2020).
Il ricorso
Il ricorso "parte" da un raggruppamento di imprese che aveva partecipato ad un bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento di un impianto di compostaggio. Il raggruppamento è stato escluso per alcune, secondo la stazione appaltante, difformità tra i lavori da eseguire e quelli da appartare. Si contesta la mancanza di alcuni codice relativi alle categorie necessarie per eseguire i lavori.
I requisiti per partecipare alla gara e i subappalti
In tema di qualificazione nei lavori pubblici, il principio generale è quello per cui l’operatore economico può partecipare alla gara "qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori". Ma va fatta una precisazione: nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a “qualificazione obbligatoria”, "è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata". Stiamo parlando del decreto legge numero 47 del 2014 (oggi legge numero 80 del 2014). Qui viene specificato il principio generale per cui l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni". C'è un ma. Le scorporabili a qualificazione obbligatoria "non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, numero 207, relative alle categorie di opere generali individuate dal decreto (OS 2-A, OS 2- B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35). Queste lavorazioni sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. "Esse - dicono i giudici del Tar - sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale". La norma appena analizzata "stabilisce che un operatore economico affidatario di lavori pubblici - senza distinguere tra operatori singoli o a forma plurisoggettiva - è abilitato a eseguire le lavorazioni oggetto di affidamento se in possesso della qualificazione Soa nella sola categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, salvo che le eventuali, ulteriori categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a qualificazione obbligatoria". In tal caso, "se e nella misura in cui non sia in possesso di adeguata qualificazione Soa nelle specifiche categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, l’operatore medesimo potrà qualificarsi comunque in gara, in relazione al possesso dei requisiti riferiti alla categoria prevalente per l’importo delle categorie scorporabili non specificamente possedute, purché dichiari di subappaltare le lavorazioni afferenti alle dette categorie a qualificazione obbligatoria ad altro operatore in possesso della occorrente, specifica qualificazione". Cosa che è avvenuta nel caso analizzato.
Concorrenti singoli o riuniti
Ma la norma vale per i concorrenti singoli o anche per quelli riuniti per esempio in un raggruppamento? Per i giudici del Tar Sardegna è vero che la procedura di affidamento del decreto legislativo numero 50 del 2016 "accomuna sotto una medesima disciplina i concorrenti singoli o riuniti – rubricato, per l’appunto, 'Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti'". Quindi la disposizione è valida per il concorrente "singolo", ma, si legge nella sentenza "ciò non significa che sia esclusa la sua applicazione anche ai concorrenti riuniti, per i quali semmai fornisce ulteriori e specifiche indicazioni inerenti alla ripartizione dei requisiti in caso di Ati orizzontali (comma 2) e verticali (comma 3) e, a riprova della caratura fondamentale e generale del medesimo principio, ribadendone l’applicazione ai raggruppamenti persino in caso di affidamento di lavori pubblici". Ma c'è di più, come si legge nel ricorso della società. Infatti, il Dpr numero 207 del 2010 (articolo 92, comma 3), prevede la possibilità "in caso di Ati verticali", che "i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente". Nel caso specifico, dunque, la qualificazione in gara della mandante risulta ineccepibile e conforme al dettato normativo.
Categorie scorporabili "a qualificazione non obbligatoria"
Per quanto riguarda le categorie scorporabili “a qualificazione non obbligatoria”, rileva la qualificazione in possesso del concorrente per la categoria prevalente, ove sufficientemente capiente, "mentre ai fini dell'esecuzione - dicono i giudici - tali categorie possono essere eseguite direttamente dal concorrente, anche se privo della relativa qualificazione, con facoltà, in alternativa, di subappaltarle anche integralmente entro il limite della quota (percentuale ammessa) dell'intero plafond stanziato per la componente “lavori” dell'appalto". Il subappalto cosiddetto necessario, "è contemplato da precise norme legislative e regolamentari, così da costituire un istituto di sicura applicabilità nelle gare a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi e in relazione al significato da attribuire alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella compilazione del modulo di partecipazione fornito dall’amministrazione nella sua volontà di non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare criteri di selezione, agevolmente riconducibile alla semplice consapevolezza della società di poter concorrere autonomamente alla gara grazie alla sua qualificazione nella categoria prevalente, salvo, poi, affidare concretamente in subappalto i lavori della categoria scorporabile a soggetto specificamente qualificato, come dichiarato".
La partecipazione alla gara di appalto
Per partecipare ad una gara di appalto per l'affidamento di lavori pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. "L'affidatario - se sprovvisto della relativa qualificazione subappalterà l'esecuzione ad imprese che ne sono provviste - si legge nella sentenza - La validità e l'efficacia del subappalto postula che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto". In pratica, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l'importo totale dei lavori, "giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale". Per questo, dice il Tar Sardegna, il ricorso deve essere accolto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sardegna 27 novembre 2020, n. 661