Superbonus 110%, Attestato di Prestazione Energetica (APE) e doppio salto di classe: l'Agenzia delle Entrate sui lavori pre 1 luglio 2020
Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate sull'attestato di prestazione energetica (APE) per i lavori avviati prima dell'1 luglio 2020
I lavori iniziati prima dell'1 luglio 2020 senza la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre intervento, sospesi e continuati a partire dalla stessa data, e i cui pagamenti sono stati effettuati sempre a partire dall'1 luglio 2020, possono accedere al Superbonus 110%?
Superbonus 110% e Attestato di Prestazione Energetica (APE): indice dell'articolo
- Superbonus 110% e Attestato di Prestazione Energetica (APE): la domanda all'Agenzia delle Entrate
- Superbonus 110%: interventi pre 1 luglio 2020 avviati senza APE
- Superbonus 110%: il quadro normativo e gli interventi
- Superbonus 110%: i requisiti previsti dalla norma
- Superbonus 110% e riqualificazione energetica: il doppio salto di classe
- Superbonus 110% e riqualificazione energetica: l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
- Superbonus 110% e APE: le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate
Superbonus 110% e Attestato di Prestazione Energetica (APE): la domanda all'Agenzia delle Entrate
Ecco una nuova interessante domanda (che negli ultimi mesi abbiamo ricevuto tante volte) che riguarda il superbonus 110% e la necessità di produrre un attestato di prestazione energetica (APE) prima dell'intervento che consenta la dimostrazione del doppio salto di classe energetica previsto come requisito per accedere alle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica. Una domanda molto interessante a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 571 del 9 dicembre 2020 ad oggetto "Superbonus - Accesso al regime previsto dall'articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) - Modalità di presentazione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) - DM 6 agosto 2020".
Superbonus 110%: interventi pre 1 luglio 2020 avviati senza APE
Il caso riguarda dei lavori di isolamento dell'involucro edilizio (cappotto termico e isolamento copertura) presso un'abitazione di proprietà, iniziati in data 23 dicembre 2019. Lavori sospesi a causa dell'emergenza sanitaria e posticipati/conclusi a partire dal mese di luglio 2020.
Quindi un caso molto frequente a cui avevamo provato a rispondere con l'articolo Superbonus 110% e lavori avviati prima dell'1 luglio 2020: si può fruire della detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio? ma che adesso ricevono un chiarimento da parte dell'organo ufficiale preposto al controllo (l'Agenzia delle Entrate appunto).
L'istante ha rappresentato il caso tipo di lavori avviati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dei relativi provvedimenti attuativi, ma i cui pagamenti sono avvenuti dopo l'1 luglio 2020. L'istante fa anche presente di aver aggiornato la SCIA includendo anche i cosiddetti interventi trainati quali la sostituzione di finestre comprensive di infissi, installazione impianto fotovoltaico e sostituzione della caldaia esistente con caldaia a condensazione.
Unico problema: poiché i lavori sono iniziati a dicembre 2019, non è stato prodotto l'attestato di prestazione energetica della situazione ante intervento. Per questo l'Istante chiede se detta circostanza è una causa ostativa all'accesso al superbonus 110%.
Superbonus 110%: il quadro normativo e gli interventi
Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il quadro normativo previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio che ha introdotto la possibilità di portare in detrazione fiscale il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Dopo aver ricordato:
- tipologie e i requisiti tecnici degli interventi;
- ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale;
- esclusioni;
- opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);
l'Agenzia delle Entrate è entrata nel dettaglio degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ricordando pure che il superbonus 110% spetta a fronte di taluni specifici interventi c.d. trainanti nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, c.d. trainati, realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Ciò premesso, relativamente agli interventi trainanti, secondo quanto stabilito dall'art. 119, commi 1 e 4, è possibile distinguere:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
- gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus).
Gli interventi "trainati", invece, comprendono:
- le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Superbonus 110%: i requisiti previsti dalla norma
Ciò premesso, per quanto riguarda gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono previsti dei requisiti tecnici indicati nel decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) e illustrati nel paragrafo 3 della circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne la circostanza che i lavori siano già stati iniziati nel dicembre 2019, l'istante, come evidenziato nella citata circolare n. 24/E del 2020, potrà fruire del Superbonus solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, sempreché si tratti di interventi ammissibili e siano rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa e dalla prassi.
In particolare, la circolare n. 24/E chiarisce che la detrazione fiscale del 110% si applica alle spese sostenute, per interventi trainanti e trainati, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, sempreché si tratti di interventi ammissibili e siano rispettati i requisiti previsti dalla norma agevolativa e dalla prassi.
Superbonus 110% e riqualificazione energetica: il doppio salto di classe
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica, è previsto che questi nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi trainati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Superbonus 110% e riqualificazione energetica: l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
In merito alle modalità di presentazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), il D.M. 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus) ha stabilito all'articolo 7, comma 3, che:
Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell'allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.
Il successivo articolo 12 del medesimo decreto ministeriale prevede che:
Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente
decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori
sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite
apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in
vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26
febbraio 2007.
Ai fini della detrazione fiscale del 110% è, quindi, indispensabile la produzione dell'APE ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Superbonus 110% e APE: le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate
Al riguardo, l'ENEA (FAQ n. 5 al superbonus) ha chiarito che "nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 l'APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori".
Ciò considerato, nel caso in esame, fermo restando che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell'attestato di prestazione energetica (APE), sia prima che dopo l'intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell'entrata in vigore del citato DM 6 agosto 2020, l'APE ante intervento può essere redatto anche successivamente all'inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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