Accesso ai titoli edilizi: chi può richiedere informazioni su permesso di costruire, SCIA e CILA?
È sempre possibile richiedere ed ottenere l'accesso ai titoli edilizi per verificare la legittimità dei lavori?
È sempre possibile richiedere ed ottenere l'accesso ai titoli edilizi (permesso di costruire, SCIA e CILA) per verificare la legittimità dei lavori edilizi? È una domanda molto interessante a cui ha provveduto a rispondere il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 871 del 9 dicembre 2020 che ci consente di approfondire l’argomento.
La richiesta di accesso agli atti
Una società lombarda ha chiesto l'accesso agli atti per verificare la legittimità di alcuni lavori edili in corso su diversi terreni confinanti. Dopo aver atteso 30 giorni senza mai ricevere comunicazione da parte dell'amministrazione comunale, il legale della società che ha presentato ricorso, ha inviato nuovamente la richiesta della documentazione. L'amministrazione comunale ha però negato l'accesso con la motivazione dell'assenza delle ragioni per le quali la documentazione veniva richiesta. Da qui il ricorso dinanzi i giudici del TAR.
Richiesta di accesso agli atti
In relazione al merito del ricorso, la società ricorrente ha fatto presente che pur essendo vero che in sede di accesso agli atti non ha specificato le particelle catastali del suo terreno, confinanti con quelle oggetto dei lavori, è fuori di dubbio che il comune "era autonomamente in grado di identificarle dal momento che all’amministrazione era ben nota l’ubicazione dell’azienda e l’area dalla medesima occupata". In ogni caso, dice il Tar, "nel corso del giudizio attraverso la produzione documentale appare evidente la contiguità delle aree di proprietà della ricorrente e quelle dove erano in corso i lavori". E "non può dirsi sussistente alcuna posizione di controinteresse rispetto alla richiesta di accesso a titoli edilizi rilasciati a terzi. Questi sono infatti atti sottratti al regime di riservatezza".
Cosa dice il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia)
Sulla questione riservatezza, si esprime il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), precisamente all'articolo 20, in cui si dice che "dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all'albo pretorio". "Tale disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento - dicono i giudici del Tar - in ragione di quel controllo "diffuso" sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (ne parla ancora l'articolo 27 del Testo Unico Edilizia).
I titoli edilizi e la privacy
I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. "Non sussiste privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati", si legge nella sentenza. E queste conclusioni non possono essere diverse nemmeno in relazione alla tipologia del titolo edilizio utilizzato: permesso di costruire, Scia o Cila. Si tratta solo di una diversa modalità dell’esercizio del diritto dominicale all’utilizzo edificatorio del fondo. "Va rilevato - scrive il Tar - che la giurisprudenza ha evidenziato come al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere spetti il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa". Non vale dunque, la tesi dell'amministrazione comunale secondo la quale "la specificazione dell’interesse si palesa nel caso di specie necessaria onde evitare nell'ipotesi di un controllo sulla legittimità degli atti fine a se stesso". "E’ infatti pacifico - dicono i giudici - che l’amministrazione — e poi il giudice — non è tenuta a verificare l'effettiva utilità dei documenti in vista della difesa delle ragioni dell'istante né, tanto meno, la strategia difensiva dallo stesso articolata, ma solo la non manifesta inutilità della visione degli atti stessi". Il ricorso, pertanto è stato accolto.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 9 dicembre 2020, n. 871