Corte di Cassazione: Bloccata l’esenzione IMU per le seconde case che non sono dimora stabile del nucleo familiare
L'esenzione prevista per la casa principale richiede che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente nell’immobile
Interessante Sentenza della Corte di Cassazione n. 28534 depositata il 15 dicembre 2020 che interviene, definitivamente, sul problema dell’esenzione dell’IMU sulle seconde case che, spesso vengono travestite da prime case. Con la sentenza in argomento viene precisato che in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.
Accolto il ricorso dell’Amministrazione comunale
La Corte di Cassazione, in pratica, accoglie il ricorso di un’amministrazione comunale avverso una sentenza della Commissione tributaria che aveva respinto l'appello proposto da una Società che riscuoteva i tributi di competenza di un Comune.
La Corte di Cassazione, nella sentenza notava che la CTR, alla stregua del disposto degli artt. 143 e 144 cod. civ., in difetto di primazia tra i coniugi, non poteva ritenersi che la dimora abituale della famiglia fosse quella ricollegabile alle risultanze anagrafiche del marito ovvero quella ricollegabile alle risultanze anagrafiche della moglie. Sempre la CTR osservava che incombeva all'Amministrazione finanziaria dimostrare che la contribuente avesse già beneficiato dell'agevolazione prevista per la prima casa con riguardo all'abitazione di residenza del coniuge.
Fondati i motivi del ricorso presentato
Nella propria sentenza la Corte di Cassazione riteneva fondati i motivi del ricorso presentato dalla Società che riscuoteva i tributi di competenza del Comune precisando che nel caso in cui il soggetto passivo dell'ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l'art. 144 cod. civ. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia (Cass. n. 18096 del 2019).
Le abitazioni pricipali, l’ICI e l’IMU
Nella Sentenza è, anche, precisato che, in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.
Per ultimo la sentenza della Corte di Cassazione n. 4166 del 2020 ha, anche, affermato che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza 15/12/2020, n. 28534