Superbonus 110%: tutte le modifiche alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio
Proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori che al 30 giugno 2022 hanno raggiunto il 60% del SAL. Ammessi edifici plurifamiliari (2-4 u.i.) con unico proprietario
Superbonus 110%: siamo ormai alle battute finali di quella che sarà una mini rivoluzione per le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Indice dell'articolo
- Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2021
- Ampliato l'orizzonte temporale ma ridotto il numero di quote
- L'isolamento termico delle superfici
- Unità immobiliari funzionalmente indipendenti
- OK alla detrazione per gli edifici privi di APE
- OK alla detrazione per l'eliminazione della barriere architettoniche
- La detrazione fiscale per gli IACP
- Gli interventi di riduzione del rischio sismico
- Gli interventi di eco e sisma bonus sugli edifici danneggiati dal sisma
- L'installazione di impianti solari fotovoltaici
- L'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- Più tempo per i condomini
- OK alla detrazione per gli immobili con più u.i. e un unico proprietario
- Le delibere assembleari
- Le polizze professionali
- Pubblicità in cantiere
- Prorogati anche sconto in fattura e cessione del credito
Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2021
Nonostante le richieste e le indiscrezioni delle ultime settimane parlassero di modifiche più "ampie" soprattutto in merito all'orizzonte temporale, alla fine la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato una proposta di emendamento che sarà discussa oggi in Parlamento che proroga il superbonus 110% al 30 giugno 2022 (6 mesi), rispetto all'iniziale 31 dicembre 2021, ma con la possibilità di portare in detrazione in 4 anni (anziché 5) le spese sostenute nel 2022 e attua diverse altre importanti modifiche con il duplice scopo di ampliare la platea di beneficiari e quella degli interventi agevolabili.
Ampliato l'orizzonte temporale ma ridotto il numero di quote
Con l'approvazione dell'emendamento 12.0106 viene inserito in Legge di Bilancio l'Art. 12-bis recante Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Entrando nel dettaglio, la prima modifica riguarda l'orizzonte temporale di riferimento per effettuare gli interventi la cui scadenza passa adesso al 30 giugno 2022 ma viene anche data la possibilità di portare in detrazione in 4 quote annuali di pari importo le spese sostenute nel 2022.
Quindi ricapitolando:
- gli interventi di efficienza energetica e antisismici si potranno effettuare fino al 30 giugno 2022;
- le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 si potranno portare in detrazione in 5 quote annuali di pari importo;
- le spese sostenute nel 2022 si potranno portare in detrazione in 4 quote annuali di pari importo.
L'isolamento termico delle superfici
Molto importante la modifica che riguarda gli interventi di isolamento termico di cui all'art. 119, comma 1, lettera a). Adesso rientreranno nel superbonus 110% anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Unità immobiliari funzionalmente indipendenti
Modifica anche all'art. 119, comma 1-bis in cui viene aggiunta la definizione di "funzionalmente indipendente". In particolare una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
OK alla detrazione per gli edifici privi di APE
Viene ampliata la platea di possibili beneficiari, facendo rientrare tra gli interventi di riqualificazione energetica anche quelli effettuati su edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
OK alla detrazione per l'eliminazione della barriere architettoniche
Detrazione fiscale del 110% anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione ma solo se in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
La detrazione fiscale per gli IACP
Per quanto riguarda gli istituti autonomi case popolari (IACP), mentre prime le spese potevano essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, con la modifica in Legge di Bilancio il periodo terminerà il 31 dicembre 2022 ma per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione dovrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Gli interventi di riduzione del rischio sismico
Stesse modifiche previste per gli interveti di riqualificazione energetica anche per quelli di riduzione del rischio sismico (art. 119, comma 4). In particolare, le spese potranno essere effettuate fino al 30 giugno 2022 ma per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (anziché 5).
Contemporaneamente viene modificato l'articolo 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013 e il sismabonus ordinario potrà essere fruito per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio entro il 31 dicembre 2021. Modifica che andrà ad incidere anche per il sismabonus 110% per il quale il titolo edilizio dovrà essere rilasciato sempre entro il 31 dicembre 2021 ma con spese da portare in detrazione entro il 30 giugno 2022.
Gli interventi di eco e sisma bonus sugli edifici danneggiati dal sisma
Stessa proroga di termini al 30 giugno 2022 anche per l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Inoltre, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
L'installazione di impianti solari fotovoltaici
Modifiche anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Adesso il superbonus 110% si applicherà anche per impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, con la possibilità di portare in detrazione fiscale anche le spese sostenute nel 2022 ma in 4 quote annuali di pari importo.
L'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Completamente sostituito l'art. 119, comma 8 relativo agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L'orizzonte temporale passa al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, e vengono previsti i seguenti limiti di spesa (fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione):
- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»;
Più tempo per i condomini
Limitatamente agli interventi effettuati dai condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
OK alla detrazione per gli immobili con più u.i. e un unico proprietario
Un'altra importante modifica, voluta fortemente, riguarda la possibilità di portare in detrazione fiscale al 110% anche le spese sostenute da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Le delibere assembleari
Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Le polizze professionali
Modifiche anche all'art. 119, comma 14 relativo all'obbligo di sottoscrizione della polizza professionale. Con la modifica della legge di bilancio, tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
Pubblicità in cantiere
Per tutti gli interventi che rientrano nel superbonus 110% è previsto l'obbligo di esporre in cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello in cui deve essere indicata la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Prorogati anche sconto in fattura e cessione del credito
Prorogate anche le disposizioni di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio ovvero quelle relative alle possibilità di optare, in luogo alla fruizione diretta dell'incentivo, per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Possibilità che adesso potranno essere fruite per tutto il 2022.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it