CONTRATTI DI FRANCHISING DI SERVIZI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
Nel caso in cui un’impresa appaltatrice, operante nel settore delle costruzioni, stipuli un contratto di affiliazione commerciale per l’esecuzione di lavori ...
Nel caso in cui un’impresa appaltatrice, operante nel settore delle
costruzioni, stipuli un contratto di affiliazione commerciale per
l’esecuzione di lavori edili (cd. franchising di servizi), con
imprese alle quali affida l’esecuzione di lavori specialistici, le
prestazioni da queste rese nei confronti della medesima impresa
edile si qualificano come subappalti, indipendentemente dal nomen
iuris attribuito al contratto, e sono assoggettate al meccanismo
del “reverse charge”.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 303/E del 25 ottobre 2007, in risposta ad un’istanza di interpello avente ad oggetto l’applicabilità dell’inversione contabile a prestazioni di servizi, rese nel settore edile da parte di imprese che hanno stipulato un contratto di franchising di servizi.
Come noto, il sistema del “reverse charge”, di cui all’art. 17, comma 6, lett.a), del D.P.R. n. 633/1972, si applica alle prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.
Il contratto di affiliazione commerciale (cd. franchising), regolato dalla legge 6 maggio 2004 n. 129, prevede che una società commerciale (cd. franchisor) metta a disposizione di altre imprese (cd. franchisee) il proprio patrimonio di conoscenze tecniche ed organizzative, relativo all’utilizzo di marchi, brevetti o di capacità gestionali derivanti dall’esperienza, dietro pagamento di una commissione.
Analizzando la disciplina del franchising di servizi, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sul trattamento fiscale, ai fini IVA, da applicare alle prestazioni rese nel settore edile dalle imprese affiliate nei confronti della società che ha concesso loro l’utilizzazione delle proprie competenze tecniche, chiarendo, in particolare, che:
Infine, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’impresa affiliata subappaltatrice deve fatturare al franchisor-appaltatore l’intero importo dei lavori eseguiti, senza l’applicazione dell’IVA e senza riduzioni del corrispettivo a titolo di compenso in favore del medesimo per l’utilizzazione delle proprie competenze tecniche.
Tale compenso deve, invece, essere fatturato separatamente dal franchisor nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, con applicazione dell’IVA nei modi ordinari. ).
Fonte: www.ance.it
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 303/E del 25 ottobre 2007, in risposta ad un’istanza di interpello avente ad oggetto l’applicabilità dell’inversione contabile a prestazioni di servizi, rese nel settore edile da parte di imprese che hanno stipulato un contratto di franchising di servizi.
Come noto, il sistema del “reverse charge”, di cui all’art. 17, comma 6, lett.a), del D.P.R. n. 633/1972, si applica alle prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.
Il contratto di affiliazione commerciale (cd. franchising), regolato dalla legge 6 maggio 2004 n. 129, prevede che una società commerciale (cd. franchisor) metta a disposizione di altre imprese (cd. franchisee) il proprio patrimonio di conoscenze tecniche ed organizzative, relativo all’utilizzo di marchi, brevetti o di capacità gestionali derivanti dall’esperienza, dietro pagamento di una commissione.
Analizzando la disciplina del franchising di servizi, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sul trattamento fiscale, ai fini IVA, da applicare alle prestazioni rese nel settore edile dalle imprese affiliate nei confronti della società che ha concesso loro l’utilizzazione delle proprie competenze tecniche, chiarendo, in particolare, che:
- le prestazioni di servizi rese nel settore edile dalle
imprese affiliate nei confronti di uno o più committenti, fra i
quali può essere annoverato anche il franchisor, sono
riconducibili allo schema dell’appalto, ovvero del
subappalto, nell’ipotesi in cui il committente sia, a sua
volta, un appaltatore.
In sostanza, precisa il Ministero, il contratto di franchising esaurisce la propria funzione nei rapporti interni tra le imprese contraenti, riguardanti unicamente l’utilizzo delle conoscenze tecniche di cui l’impresa concedente è dotata.
L’obbligo di eseguire opere edili, infatti, non deriva dal predetto rapporto di franchising, bensì è conseguenza dell’assunzione, da parte dell’impresa affiliata, di una diversa pattuizione contrattuale, la quale mantiene la sua autonomia anche se stipulata a margine del contratto di franchising.
L’attività svolta dal franchisee, consistente nella realizzazione di un’opera o di un servizio con responsabilità di risultato, è, pertanto, riconducibile alla tipologia dell’appalto, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto in base al quale le prestazioni vengono eseguite; - alle prestazioni di servizi rese dalle imprese affiliate subappaltatrici nei confronti del franchisor-appaltatore, e riconducibili a quelle individuate nella sez. F (“Costruzioni”) della Tabella Atecofin 2004, si applica l’inversione contabile.
Infine, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’impresa affiliata subappaltatrice deve fatturare al franchisor-appaltatore l’intero importo dei lavori eseguiti, senza l’applicazione dell’IVA e senza riduzioni del corrispettivo a titolo di compenso in favore del medesimo per l’utilizzazione delle proprie competenze tecniche.
Tale compenso deve, invece, essere fatturato separatamente dal franchisor nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, con applicazione dell’IVA nei modi ordinari. ).
Fonte: www.ance.it
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