CGA Regione siciliana: Le offerte da accantonare nel taglio delle ali
Le offerte con identico ribasso all’interno delle ali devono essere considerare con la regola del blocco unitario di cui all’art. 97 del Codice dei contratti
Sul criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali di cui all’articolo 97 del Codice dei contratti interviene il Consiglio di Giustizia della Regione siciliana con la sentenza 23 dicembre 2020, n. 01177 in cui è precisato che in sede di gara pubblica le offerte con identico ribasso poste all’interno delle ali devono, ai fini dell’accantonamento prodromico al calcolo della media, essere considerare secondo la regola del blocco unitario di cui all’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016.
Precedente Decreto del Cga n. 795/2020
In verità nel corso del 2020 il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana era già interventuto con il decreto del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 795/2020 del 14 novembre 2020 sul ricorso proposto dal titolare di una ditta di costruzioni e nello stesso veniva fatto esplicito riferimento al principio della cristallizzazione della soglia di anomalia (leggi articolo).
La nuova sentenza del Cga n. 01177/2020
Nella nuova sentenza n. 01177/2020 il Cga della Regione siciliana ha ricordato il tema (se nell’effettuare l’accantonamento delle ali - propedeutico al calcolo delle medie e alla determinazione della soglia di anomalia - l’Amministrazione sia tenuta a considerare come unica offerta solo le offerte con uguale ribasso a cavallo delle ali ovvero anche le offerte con uguale ribasso all’interno delle ali) è stato già posto, a livello nazionale, in vigenza dell’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 121, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010.
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato
Detta questione è stata risolta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 19 settembre 2017, n. 5 (leggi articolo), che ha aderito al prevalente orientamento secondo cui le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali che all’interno delle ali (cd. blocco unitario).
Offerte di ugale ribasso dopo il Codice dei contratti
Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, benché l’iniziale formulazione letterale dell’art. 97 non fosse identica al previgente combinato disposto di cui all’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 e all’art. 121, d.P.R. n. 207 del 2010, la giurisprudenza si è attestata nel ritenere che il principio del cd. blocco unitario continuasse a trovare applicazione anche nel vigore del codice del 2016, avendo la nuova norma contenuto e ratio del tutto analoghi a quella precedente, sì da non giustificare, in assenza di norma di inequivoco tenore diverso, il ricorso al diverso criterio c.d. assoluto come è possibile rilevare nella Sentenza del Consiglio di Stato 6 agosto 2018, n. 4821 (leggi articolo).
Modifiche all’articolo 97 del Codice con d.l. n. 32/2019
Successivamente, in seguito alle modifiche intervenute a opera
dell’art. 1, comma 20, lett. u), n. 3), d.l. 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55
(vigenti ratione temporis in base al successivo
comma 21), è superata la constatazione dell’Adunanza plenaria (19
settembre 2017, n. 5) circa la diversità di disciplina fra
“vecchio” e “nuovo” codice dei contratti pubblici.
In base al vigente art. 97, comma 2, lett. a), d.lgs. n.
50 del 2016 quando, nell’effettuare il calcolo delle offerte da
includere nel taglio delle ali, “siano presenti una o più
offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare,
dette offerte sono altresì da accantonare”, con formulazione
analoga a quella contenuta nell’art. 121, d.P.R. n. 207 del 2011,
sul quale si è pronunciata l’Adunanza plenaria con la sentenza
sopra richiamata del 2017.
Mancanza di una restrizione esplicita
La mancanza di una restrizione esplicita della fattispecie,
riferita genericamente alle “una o più offerte di eguale
valore”, e la locuzione “da accantonare” -
diversamente da “accantonate”, che imporrebbe di
considerare un elenco già dato di offerte ordinate per valore
percentuale, rispetto al quale alla sola estremità potrebbe
trovarsi un’offerta identica - manifestano l’intenzione del
legislatore di adottare il cd. blocco unitario per le offerte con
identico ribasso sia poste a cavallo delle ali, sia all’interno
delle ali.
Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 97, comma 2,
lett. a, faccia riferimento a ”tutte le offerte ammesse”
in quanto l’espressione è riferite alla successiva fase della
verifica di anomalia del calcolo della media aritmetica dei ribassi
non alla fase dell’accantonamento, oggetto della presente
controversia.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza 23/12/2020Link Correlati
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