Bonus Facciate confermato fino al 31 dicembre 2021
In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 che proroga di un altro anno la detrazione fiscale del 90% per le facciate c.d. bonus facciate
Bonus Facciate confermato fino al 31 dicembre 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46/L.
Legge di Bilancio 2021: la proroga del bonus facciate
La proroga fino al 2021 della detrazione fiscale del 90% per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate) è contenuta nell’art. 1, comma 59 della Legge di Bilancio 2021.
Ricordiamo che il c.d. bonus facciate è stato istituito dai commi 219-220 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che ha previsto una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).
Detrazione fiscale del 90% che sarebbe scaduta il 31 dicembre 2020 ma che, come è ormai prassi, è stata prorogata di un altro anno, consentendo ai contribuenti di poter utilizzare il bonus fiscale per tutto il 2021.
Bonus Facciate: quando si può applicare
Come previsto dall'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio per il 2020, il bonus facciate del 90% si applica alle spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle seguenti zone territoriali omogenee (decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444):
- Zona A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- Zona B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Bonus Facciate: quali spese portare in detrazione fiscale
La detrazione spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Per cui sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta anche:
- per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi;
- per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.
Entrando nel dettaglio, la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
È possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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