Legge di Bilancio 2021 e Bonus 110%: a rischio la proroga
La Legge di Bilancio per il 2021 dispone la proroga per le detrazioni fiscali del 110% ma anche una condizione che la mette a rischio
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha confermato le proroghe per la detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus o bonus 110%) e di tutte le agevolazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia.
Le proroghe delle detrazioni fiscali nella Legge di Bilancio 2021
In particolare, con l’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, e precisamente con i commi da 58 a 76, si è decisa la proroga e la modifica (solo per il superbonus 110%) delle detrazione fiscali per l’edilizia ed in particolare:
- commi 58-60 - Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione (ecobonus), recupero del patrimonio edilizio (bonus casa), acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (bonus mobili) e proroga per il bonus facciate;
- commi 61-65 - istituzione del nuovo Bonus idrico;
- commi 66-77 - Proroga degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- comma 76 - Proroga del Bonus verde;
- comma 1087 - istituzione del nuovo Bonus sistemi di filtraggio acqua potabile.
La Legge di Bilancio e il Superbonus 110%
Per quanto riguarda la detrazione fiscale del 110% messa a punto dall'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la Legge di Bilancio ha previsto una serie articolata di misure e di proroghe tutte contenute nei commi da 66 a 74 e di cui abbiamo già parlato:
- il comma 66 dispone le modifiche all’art. 119 e le proroghe per il bonus 110%;
- con il comma 67 viene disposta la proroga al 2022 per le disposizioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito);
- il comma 68 prevede una modifica al sismabonus;
- i commi 69 e 70 prevedono l’assunzione di maggiore personale da dedicare alla gestione delle procedure previste per il superbonus 110%;
- i commi da 71 a 73 prevedono lo stanziamento di ulteriori risorse necessarie per l’applicazione delle nuove misure per il bonus 110%.
Superbonus 110% a rischio?
Ma un comma passato un po’ in sordina e che non lascia sufficientemente tranquilli è il 74 che prevede:
L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.
In sostanza per le nuove misure previste per il bonus 110% e le proroghe al 2022 si dovrà attendere l’approvazione definitiva del Consiglio dell’Unione europea.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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