Condono edilizio e silenzio-assenso: entro quando versare gli oneri di urbanizzazione
La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce alcuni concetti relativi al condono edilizio, il pagamento degli oneri di urbanizzazione e il silenzio-assenso
Entro quando si forma il silenzio-assenso per il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi ad un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 (c.d. terzo condono edilizio)?
Condono edilizio e oneri di urbanizzazione: la sentenza del Consiglio di Stato
Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8283 del 23 dicembre 2020 che ha chiarito in particolare alcuni concetti relativi alla normativa sul silenzio-assenso, introdotta dal D.L. n. 269/2003 (legge n. 326/2003) e la sua declinazione nella Regione Lombardia (territorio di competenza della causa di cui trattasi).
Per quanto riguarda l’istanza di condono e il pagamento degli oneri di urbanizzazione, il nodo da sciogliere è il momento esatto della decorrenza del relativo termine di maturazione, ma soprattutto se gli oneri andavano versati insieme alla domanda di condono o meno. Nel caso analizzato valgono la completezza dell'istanza e i pagamenti effettuati degli oneri di urbanizzazione. Il ricorso della società si basa proprio sugli oneri di urbanizzazione, pagati in acconto al momento della domanda di sanatoria e in attesa di essere "saldati" sulle cifre deliberate dal consiglio comunale dell'amministrazione comunale.
Il nodo oneri di urbanizzazione
La società, ovviamente, all'avvenuta formazione del silenzio-assenso chiede l'applicazione delle più favorevoli tabelle di quantificazione antecedenti a quelle approvate dal consiglio comunale solo qualche anno dopo. In realtà, dicono i giudici, proprio il decreto legge numero 269 del 2003 (l'articolo 32) stabilisce che "il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria".
Questa è la legislazione "speciale", diversa da quella ordinaria che prevede (legge n. 47 del 1985, primo condono edilizio) la prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, o di una somma pari ad un terzo dell'oblazione quale prima rata come "corredo" obbligatorio alla domanda.
Legislazione speciale e pagamenti
Per i giudici la questione è presto risolta: la legislazione speciale, analizzata qui, prevede, oltre alla presentazione della documentazione prevista, anche del pagamento integrale delle somme dovute come oneri concessori. La società che ha fatto ricorso, invece, ha allegato i bollettini dell'anticipo degli oneri di urbanizzazione. Oneri che, tra l'altro spiegano i giudici, possono essere "auto-determinati" in attesa dell'eventuale conguaglio da parte del comune. Pertanto dicono i giudici, in forza del decreto legge numero 269 del 2020, "al fine della formazione del silenzio assenso è necessario che il richiedente determini e corrisponda l’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione. Il che, nella fattispecie, non si è verificato".
Il provvedimento abilitativo
Nessun silenzio assenso, quindi, si è formato dalla domanda di permesso di costruire in sanatoria a suo tempo presentata dalla società che ha proposto ricorso, mentre il provvedimento abilitativo è stato rilasciato espressamente dal Comune di Milano solo qualche anno dopo, ossia nel 2010. Per questo, secondo la legge regionale, per gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria si applicano le tariffe vigenti all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, ossia nel 2010. Il ricorso dunque è stato respinto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 dicembre 2020, n. 8293