Costi della manodopera: tra obbligo di controllo e verifica di anomalia
La sentenza del TAR Lombardia chiarisce la differenza tra gli obblighi previsti dagli articoli 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 c.d. Codice dei contratti
Costi della manodopera tra obblighi per gli operatori economici e per la stazione appaltante che ha un doppio compito di controllo e verifica previsto dagli articoli 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).
Costi della manodopera: nuova sentenza del TAR Lombardia
Si parla di questo nella sentenza n. 2634 del 29 dicembre 2020 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia è intervenuto sull'art. 95, comma 10 del Codice dei contratti che, ricordiamo, prevede “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.
Costi della manodopera: obblighi per l'operatore economico e per la stazione appaltante
Tale comma prevede due distinti obblighi:
- al primo periodo per l'operatore economico che deve indicare nell'offerta i costi della manodopera;
- al secondo periodo per la stazione appaltante che deve verificare i costi della manodopera, nel rispetto dell’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice dei contratti.
Per quanto riguarda l'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, la stazione appaltante deve verificare che il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice stesso(tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi).
Il caso di specie
Nel caso in esame, la sentenza del TAR Lombardia interviene in riferimento ad un ricorso presentato da un’impresa relativamente alla violazione da parte della stazione appaltante di una pluralità di norme del codice ed in particolare dell’art. 95 comma 10, oltre che dell’art. 23 disciplinare, unitamente al difetto di istruttoria e di motivazione.
I Giudici del Tar nella sentenza precisano che il motivo appare fondato perché il comma 10 citato prevede che le stazioni appaltanti - relativamente ai costi della manodopera risultanti dall’offerta economica – procedano, prima dell’aggiudicazione, alla verifica del rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, comma 5, lettera d) del codice.
La disposizione citata impone alle amministrazioni appaltanti di accertare che il costo della manodopera indicato dai partecipanti non sia inferiore ai «minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16» (articolo 23 dello stesso codice, ovviamente).
La giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, evidenziato che l’obbligo di controllo di cui all’art. 95 comma 10 citato non deve essere confuso con l’eventuale verifica di anomalia dell’offerta di cui all’art. 97, essendo il primo controllo obbligatorio in ogni caso, anche in mancanza di una vera e propria verifica di anomalia.
In conclusione il Tar ha dato ragione all’impresa ricorrente ed ha annullato l’aggiudicazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 29 dicembre 2020, n. 2634