Coronavirus Covid-19: Le FAQ del Governo per il 9 e 10 gennaio
Le principali FAQ del Governo sulle disposizioni in vigore il 9 e 10 gennaio 202 in attesa delle novità dal Monitoraggio della Cabina di regia
Nei prossimi due giorni 9 e 10 gennaio tutte le regioni italiane torneranno in zona arancione mentre a partire da lunedì 11 e sino a venerdì 15 gennaio torna in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 e, quidi, tutte le regioni, a meno di Ordinanze del Ministro della Salute che, a seguito de Monitoraggio della Cabina di Regia di ogg, dovrebbero far transitare parecchie regioni in zona arancione ed alcune in zona rossa. Il tutto mentre prima del 15 gennaio dovrebbe essere emanato un ulteriore provvedimento atto a sostituire o a prorogare il dPCM 3 dicembre 2020 che va in cadenza, appunto il 15 gennaio 2021.
Nelle more delle novità che dovrebbero arrivare oggi pomeriggio o al massimo nel prossimi due giorni, pubblichiamo le principali FAQ del Governo sulle disposizioni in vigore il 9 e 10 gennaio 2021.
D. Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?
R. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
D. Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?
R. Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.
D. Visto il divieto di spostarsi tra Regioni differenti, in vigore fino al 15 gennaio, se lavoro in una Regione e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione, potrà raggiungermi nella mia città di residenza?
R. Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.
D. Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 15 gennaio?
R. No. Gli spostamenti verso le seconde case in una Regione diversa dalla propria sono vietati fino al 15 gennaio. Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 15 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.
D. I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una Regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli?
R. No, fino al 15 gennaio questi spostamenti sono vietati.
D. Visto il divieto di spostamento verso Regioni diverse, i genitori separati/affidatari possono recarsi in un’altra Regione, per andare a trovare i figli minorenni, o per portarli con sé alla propria residenza/domicilio/abitazione, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore? E possono recarsi all’estero per gli stessi motivi?
R. Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.
D. Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
R. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
D. In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un’altra Regione per turismo?
R. Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 15 gennaio 2021 compreso.
D. Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
R. La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
D. In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
R. La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
D. Fino al 15 gennaio, in quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa?
R. Fino al 15 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde sono sempre consentiti, dalle 5.00 alle 22.00, all'interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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