Superbonus 110% e ristrutturazione con ampliamento: le spese da portare in detrazione
La risposta n. 24/2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce se all’ampliamento di un vano riscaldato si possa applicare la detrazione fiscale del 110%
Nel caso di ristrutturazione edilizia senza demolizione ma con ampliamento del volume riscaldato, quali sono le spese che possono essere portate in detrazione fiscale al 110% (c.d. superbonus)?
Superbonus 110%: la risposta n. 24/2021 dell’Agenzia delle Entrate
È la nuova domanda alla quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 24 dell’8 gennaio 2021 che ha chiarito alcuni concetti relativi al superbonus 110% previsto dall’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
In particolare, l’istante, proprietario di un'abitazione unifamiliare " funzionalmente indipendente" con accesso esclusivo da via pubblica, intende effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione e con "ampliamento del volume riscaldato" e contestualmente interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico) sulla porzione di abitazione esistente che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche dell'immobile.
A tal fine, l’istante ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del superbonus per gli interventi descritti:
- cappotto esterno;
- sostituzione impianto di calore;
- istallazione di impianto fotovoltaico.
Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati
Prima di rispondere alla domanda del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i presupposti normativi previsti dal Decreto Rilancio e la sua Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 con la quale, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, ha definito gli interventi trainanti e quelli trainati.
In particolare, sono trainanti o principali, gli interventi:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Gli interventi "trainati", invece, comprendono:
- tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Superbonus sui trainati effettuati congiuntamente ai trainanti
L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che ai fini dell'applicazione del superbonus 110%, gli interventi "trainati" devono essere effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti". Condizione soddisfatta se "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".
Superbonus 110%: i requisiti per il fotovoltaico
Per quanto concerne gli interventi "trainati" di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la norma stabilisce che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
- condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente, tra l'altro, ad uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi;
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Con l'Attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, deve essere dimostrato che dagli interventi realizzati derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile in quantol'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Superbonus e ampliamento: le spese da portare in detrazione
In riferimento alla ristrutturazione edilizia con ampliamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del superbonus gli interventi, ad eccezione dell'impianto fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Dunque, con riferimento al caso di specie, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Superbonus 110% e Fotovoltaico
Diverso è il caso del fotovoltaico perché l’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio prevede che “la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000” e riguarda l'installazione di sistemi solari fotovoltaici su edifici cosi come definiti “ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412”. Il citato articolo 16-bis, comma 1 prevede, tra l'altro, alla lettera d) che tra gli edifici, sui quali può essere installato il sistema solare fotovoltaico vi è anche l'edificio di nuova costruzione.
In definitiva, mentre tutte le altre detrazioni devono riguardare solo la parte esistente, l’istallazione dell’impianto fotovoltaico può riguardare anche la parte ampliata e quindi di nuova costruzione, nell'ipotesi in cui la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 24Link Correlati
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