IVA agevolata e Decreto Rilancio: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito che riguarda l'applicazione dell'IVA agevolata prevista dal Decreto Rilancio per i beni accessori
L'applicazione dell'IVA agevolata prevista dall'art. 124 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) è applicabile anche ai beni accessori relativi alla strumentazione di diagnostica per il Covid-19?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 56 del 25 gennaio 2021 nella quale fornisce degli elementi chiave per chiarire se al materiale di consumo dedicato e necessario all'utilizzo della strumentazione per la diagnostica per il Covid-19, possa essere applicata l'IVA agevolata prevista dal Decreto Rilancio.
Il dubbio
A porre la questione una società che commercializza all'ingrosso dispositivi medici, apparecchiature e prodotti medicali di elevata qualità, innovazione e tecnologia, tra cui gli ossimetri e i pulsossimetri. Commercializza anche materiale di consumo dedicato e necessario all'utilizzo di alcune strumentazioni, come dei coprisonda monouso per i termometri timpanici o i sensori per ossimetria cerebrale e somatica. Si chiede, dunque, se anche questi componenti possono rientrare nelle agevolazioni previste dal decreto rilancio.
Il Decreto Rilancio e l'Iva agevolata
Nel decreto legge n.34 del 2020, l'ormai celebre "Decreto Rilancio", è stata prevista dal Governo una disciplina di Iva agevolata per l'acquisto di determinati beni, considerati necessari e fondamentali per il contrasto all'epidemia causata dal coronavirus. Fino al 31 dicembre 2020 era previsto un particolare regime di esenzione sulla cessione di questi beni, mentre dall'1 gennaio 2021 l'Iva viene calcolata al 5 per cento. E' stato stilato un elenco di beni che rientrano nell'agevolazione.
Iva agevolata e "accessori"
La questione, nel caso analizzato, riguarda alcuni componenti "accessori" dei beni che possono beneficiare dell'Iva agevolata. Dicono gli uffici dell'Agenzia che, come stabilisce l'articolo 12 del decreto rilancio, "il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile". Questo vuol dire che i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie, concorrono a formare la base imponibile dell'operazione principale.
Quando una prestazione si definisce accessoria
Lo spiega la Corte di giustizia europea. Una prestazione si definisce accessoria a una prestazione principale quando contribuisce per la clientela "non già un fine a sé stante, bensì è il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore". Quindi la cosa importante da sottolinera non è il fatto che sia stato pattuito un unico prezzo, ma la finalità per cui l'operazione è conclusa e quindi se l'operazione "accessoria" ha la funzione di integrare l'operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa e non persegua un fine autonomo.
Le caratteristiche di un'operazione accessoria
Secondo l'Agenzia, un'operazione accessoria deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale; deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese; deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto(cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale. Secondo il decreto rilancio l'agevolazione dell'Iva è prevista anche per le operazioni accessorie dei beni individuati. Per questo, dicono gli uffici, la società potrà beneficiare dello stesso trattamento Iva previsto dal decreto rilancio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021, n. 56