Superbonus 110%: via libera agli edifici non in condominio
L'Agenzia delle Entrate, aggiornando la risposta alla Legge di Bilancio 2021, risponde sulla possibilità di superbonus per gli edifici non in condominio
L'edificio composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto può accedere alla detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus)?
Superbonus 110% ed edifici non in condominio
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta 27 gennaio 2021, n. 58, i cui contenuti sono (finalmente) aggiornati alle modiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 all'art. 119 del Decreto Rilancio.
Come sappiamo, infatti, prima della Legge di Bilancio 2021 potevano accedere al superbonus solo:
- gli edifici in condominio;
- gli edifici unifamiliari;
- le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo;
e a patto di essere di natura residenziale.
Le modifiche della Legge di Bilancio 2021
Tra le tante modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) c'è quella che riguarda l’art. 119, comma 9, lettera a) che nella nuova versione prevede che possano accedere al superbonus gli interventi eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Proprio alla luce di questa importante modifica, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al contribuente che il bonus 110% spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari. Nel caso di specie, l'edificio è composto da due unità immobiliari di cui l'Istante è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà. Pertanto, potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto.
I limiti di spesa
L'Agenzia delle Entrate ha anche parlato del limite di spesa massimo ammesso alla detrazione fiscale del 110%. Nel caso prospettato, infatti, l'istante intende eseguire sull'intero fabbricato costituito dalle descritte unità immobiliari "interventi di miglioramento sismico quale rinforzo sulle murature d'ambito con betoncino armato, realizzazione di una nuova copertura con orditura portante in legno, realizzazione di opportune sottofondazioni ed altre opere strutturali che faranno innalzare la classe sismica dell'intero fabbricato di due categorie strutturali. Inoltre prevede di realizzare cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell'impianto termico".
Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, che il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi a condizione, tuttavia, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti.
A riguardo, come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2020, la sostituzione dei serramenti, rappresenta un intervento autonomo a fronte dei quali è possibile fruire dell'ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, l'intervento può essere ammesso al superbonus come intervento trainato e con i suoi limiti di spesa.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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