Pubblicazione bandi e comunicazione file XML: proroga all'8 febbraio 2021
L'ANAC ha prorogato all'8 febbraio 2021 il termine ultimo per l'invio della comunicazione tramite PEC del file XML relativo alla pubblicazione dei bandi di gara
Prorogato all'8 febbraio 2021 l'obbligo di comunicazione annuale per le pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai bandi di gara.
L'obbligo di invio in formato XML
A comunicarlo è stata la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in riferimento all'obbligo previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 per le stazioni appaltanti di pubblicare sui loro siti istituzionali i seguenti dati:
- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.
Oltre alla pubblicazione nei loro siti istituzionali, è previsto che le stazioni appaltanti:
- pubblichino entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
- trasmattono in formato digitale tali informazioni all'ANAC che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
La proroga all'8 febbraio 2021
Con un comunicato del 28 febbraio l’Anac ha informato che, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e accogliendo le richieste pervenute, il termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 è stato prorogato all'8 febbraio 2021.
Dopo questa data l’ANAC effettuerà i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati. A riguardo, l’Anac consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità stessa. Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/.
Le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:
- trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it , compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it , non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.
- pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
Restano invariati per il 2021 gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n.39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall’ANAC.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it