Regime forfetario e rientro dall'estero: dal Fisco le cause ostative
L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello definendo le cause ostative all'applicazione del regime forfetario
Residenza all'estero, rientro in Italia per motivi di lavoro e regime forfettario. Ne parliamo analizzando la risposta dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2021, n. 81.
Il quesito
Chiede spiegazioni all'Agenzia delle Entrate un lavoratore che ha risieduto in un Paese estero per motivi di lavoro, dal 2019 ad oggi forte di due contratti di lavoro con due diverse società. Risulta regolarmente iscritto all'Aire, l'Anagrafe Italiani residenti all'estero. Ora vorrebbe rientrare in Italia e chiede se, come lavoratore autonomo, può utilizzare il regime forfettario.
Il regime forfettario, come funziona
E' stata la legge n.190 del 2014 ad introdurre il regime forfettario, un regime fiscale agevolato rivolto ai contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni in possesso di specifici requisiti. Nel 2018, con la legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) è stata estesa la platea dei beneficiari. Poi ulteriormente modificata con la legge di bilancio 2020 (legge n.160/2019). Non possono avvalersi del regime forfettario "le persone la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni". Una clausola ostativa importante (lettera d-bis del comma 57 dell'articolo 1), creata per evitare "stratagemmi", del tipo di trasformare un'attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
La tie breaker rule
Si chiama "Tie breaker rule", ossia doppia residenza fiscale. L'Agenzia delle Entrate cita questa particolare convenzione fatta dallo Stato italiano con altri paesi europei perché dimostra l'effettivo trasferimento all'estero (in questo caso negli anni 2019 e 2020) e quindi dimostra che non si tratta, dicono gli uffici di "un'artificiosa trasformazione di attività di lavoro dipendentein attività di lavoro autonomo".
Aire e residenza fiscale in Italia
Nella richiesta fatta all'Agenzia il contribuente ha specificato di essere iscritto all'Aire (l'Anagrafe Italiani residenti all'estero), ma solo per il 2020. Con il rientro in Italia, "ma solo che dopo sia effettivamente residente in Italia", precisano gli uffici dell'Agenzia, può applicare il regime forfettario fermo restando la sussistenza degli altri requisiti, in quanto non risulta ostativa la clausola della legge n.190/2014 che abbiamo descritto poco sopra. Precisa, sempre l'Agenzia, che i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30 mila euro, non possono avvalersi del regime forfettario. Soglia che risulta irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell'anno precedente.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2021, n. 81