Sismabonus 110%: anche l'Agenzia delle Entrate sbaglia?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate su un intervento che accede al sismabonus lascia molti dubbi di natura tecnica
Oggi vogliamo commentare la risposta 8 febbraio 2021, n. 87 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello riguardante la fruizione del superbonus per degli interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate al termine dei lavori ad uso abitativo.
Sismabonus 110%: il quesito all'Agenzia delle Entrate
Nel caso sottoposto alla lente del Fisco, l'istante ha chiesto la possibilità di fruire del superbonus con riferimento alle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati su due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 che detiene in comodato "funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti" che, al termine dei lavori, saranno destinate all'uso abitativo.
In particolare, saranno realizzati:
- rinforzi strutturali sia delle fondazioni che dei solai, dei pilastri in muratura esistenti e di tutte le murature perimetrali dell'edificio terra/ cielo;
- la ristrutturazione del tetto con inserimento di cordolo in cemento armato su tutto il perimetro;
- la realizzazione di una intelaiatura in acciaio collaborante con le strutture portanti al fine del potenziamento della risposta sismica dell'unità immobiliare posta tra il 1° piano ed il tetto.
Sismabonus 110%: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
La risposta dell'Agenzia delle Entrate non poteva che essere negativa ma i presupposti utilizzati sono a mio avviso completamente errati. Andiamo a capire il motivo illustrando la risposta.
L'Agenzia delle Entrate, in riferimento agli interventi che accedono al sismabonus 110%, precisa che il comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio a differenza del comma 1 del medesimo articolo 119 (riferito agli interventi di risparmio energetico) non fa alcun riferimento, alle «unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno».
Per questo motivo, secondo l'Agenzia delle Entrate, i predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
Inoltre, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, per la fruizione del sismabonus resta indispensabile la costituzione del condominio secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 9, lettera a) che richiama espressamente i «condomini» ai fini dell'applicazione del Superbonus.
Ciò comporterebbe, secondo l'Agenzia delle Entrate, che le spese per interventi realizzati su un edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un unico soggetto e, pertanto, non costituito in condominio, non sono, invece, ammesse al Superbonus. Per cui, nel caso di specie, essendo l'intervento realizzato sulle parti strutturali delle fondazioni, dei solai, sulle murature perimetrali dell'edificio terra/cielo e sul tetto e, dunque, su "parti comuni" alle due unità immobiliari distintamente accatastate alla data di inizio dei lavori che compongono l'edificio di un unico proprietario, le relative spese non sarebbero ammesse al Superbonus.
Sismabonus 110%: gli errori (o orrori?) dell'Agenzia delle Entrate
Tralasciamo il fatto che l'Agenzia delle Entrate dimentica che l'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2021. Dall'1 gennaio 2021 possono accedere al superbonus (ecobonus e sismabonus) anche gli edifici plurifamiliari costituiti da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (arrivati al 10 febbraio sarebbe il caso che si evitasse la pubblicazione di risposte non aggiornate alla norma vigente).
Tralasciamo anche il fatto che sin dal primo momento l'Agenzia delle Entrate, con un ragionamento e una interpretazione poco estensiva, ha ritenuto che il superbonus fosse dedicato esclusivamente agli edifici residenziali.
Andiamo al sismabonus. Come definisce la stessa Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata al sismabonus: «I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico».
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 ha definito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe occuparsi di rispondere a quesiti di natura fiscale, aggiornando le sue risposte alle modifiche della norma e lasciando i quesiti di natura tecnica ai tecnici.
Perché faccio queste considerazioni? rispondo subito. Chi lo dice che intervenendo su una singola unità immobiliare (che sia indipendente o abbia accesso autonomo conta zero) non si migliori l'edificio nel suo complesso? È l'Agenzia delle Entrate oppure è il tecnico strutturista che deve verificare come intervenire su un edificio, prendendosi le sue responsabilità anche nel definire un progetto di rinforzo strutturale che coinvolga solo determinate parti e solo alcune unità immobiliari?
Lascio come sempre a voi la risposta.
#unpensieropositivo
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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