Condono edilizio e Abusi: le 6 condizioni per la sospensione della demolizione

La Corte di Cassazione definisce le condizioni per la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna in presenza di condono edilizio

di Redazione tecnica - 13/02/2021

L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano confe-rito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività. Resta fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Ordine di demolizione e istanza di condono edilizio

Nel caso di presentazione di istanza di condono edilizio, può il giudice dell'esecuzione sospendere o revocare l'ordine di demolizione precedentemente impartito?

Ha risposto dettagliatamente a questa domanda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3970 del 2 febbraio 2021 su un caso molto particolare che ci consente di approfondire l'argomento.

Nel caso di specie i ricorrenti avevano proposto in Cassazione ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello che aveva confermato la demolizione di opere considerate abusive. La Corte di Cassazione aveva indicato al giudice di rinvio la necessità di rivalutare il tema "della possibilità di dare luogo alla sanatoria paesaggistica in relazione, ad opere che per consistenza e per ubicazione non sarebbero assolutamente suscettibili di sanatoria edilizia".

La Corte di Appello, in sede di rinvio ha rigettato la richiesta rilevata l'insussistenza dei presupposti per l'esito positivo del procedimento di condono, considerati come preclusivi:

  • l'assenza di legittimazione in capo ai richiedenti;
  • la circostanza che l'opera per cui è stato emesso l'ordine di demolizione supera i limiti volumetrici per accedere al condono edilizio di cui alla legge n. 724/1994.

Sulla base di tali rilievi ha quindi affermato l'irrilevanza del parere di compatibilità paesaggistico emesso.

La nuova Sentenza della Corte di Cassazione

Nella nuova sentenza i giudici della Cassazione hanno confermato l'assunto per il quale ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione, investito della questione, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento (con riferimento alla tempestività della domanda, all'epoca di ultimazione dei lavori, al tipo di intervento e alle dimensioni volumetriche, alla sussistenza di cause di non condonabilità, al versamento delle. somme dovute a titolo di oblazione, al rilascio di una conces-sione in sanatoria legittima) e nel caso di insussistenza di tali cause a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.

Le 6 condizioni per la revoca dell'Ordine di demolizione

Entrando nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha confermato che, in tema di revoca dell'ordine di sospensione impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni:

  1. la tempestività e proponibilità della domanda;
  2. l'effettiva ultimazione dei lavori entro il termine-previsto per l'accesso al condono;
  3. il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche;
  4. l' insussistenza di cause di non condonabilità assoluta;
  5. l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione;
  6. l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.

In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto inoltre ad un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura e, in particolare:

  1. ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
  2. nel caso di insussistenza di tali cause, a valutate i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso

Nel caso di specie, a giustificare il diniego alla sospensione della demolizione è stata sufficiente la riscontrata sussistenza della non sanabilità dell'immobile in ragione del dato volumetrico complessivo che connota l'opera, essendo stata l'unicità dell'opera accertata in sede di cognizione e trattandosi, dunque, di circostanza non poteva essere posta in discussione in sede esecutiva.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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