Superbonus 110%: nella guida Enea le fasi per ottenerlo
La nuova guida messa a punto dall’Enea definisce le fasi per ottenere la detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio
Essendo stata chiusa in redazione a dicembre 2020, la nuova guida dell’Enea sul superbonus 110% contenuta all’interno dell’ultimo numero della rivista Energia, Ambiente e Innovazione non risulta essere perfettamente coordinata alle modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021.
Guida al Superbonus Enea: cosa manca
Non sono infatti presenti le modifiche relative:
- alla coibentazione del tetto;
- alle barriere architettoniche;
- agli edifici privi di APE;
- alla polizza assicurativa per il professionista asseveratore;
- al cartello di cantiere;
solo per citare le più rilevanti.
Guida al Superbonus Enea: le fasi per ottenere il superbonus
Molto interessante è la sezione della guida denominata “Come si ottiene il superbonus 110%” che riporta le fasi per ottenere le detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio, con specifico riferimento agli interventi in condominio.
Fase 1
Parlando degli interventi di riqualificazione energetica, la prima cosa da fare è contattare un tecnico esperto per tutte le valutazioni preliminari relative alla analisi di prefattibilità o anche Due Diligence Amministrativa che comporta: verifiche urbanistiche, l’accertamento dell’esistenza o meno di eventuali vincoli territoriali (ambientali, monumentali, infrastrutturali o paesaggistici)
In questa fase l’Enea fornisce i seguenti consigli al professionista:
- esaminare lo stato di fatto dell’intero edificio e la conformità di ogni singola UI per asseverare che rispetti lo stato legittimo approvato dall’Ente comunale e dagli altri Enti coinvolti (Soprintendenza etc.);
- che il tutto sia stato fedelmente riportato in Catasto.
In realtà, l’Enea non prende in considerazione l’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio per il quale:
"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".
Secondo questo comma, l’attività del professionista per lo stato legittimo degli immobili plurifamiliari non si dovrebbe riferire alle singole unità immobiliari. Su questo punto, tra le altre cose, non è chiaro se il tecnico e il SUE dovranno accertare solo le parti comuni interessate dall'intervento oppure le parti comuni dell'intero edificio. La differenza è sostanziale. In tal senso abbiamo formulato un quesito al legislatore e si attende (se arriverà mai) un chiarimento da parte del MIT, del nuovo Governo oppure, come spesso accade, della giurisprudenza.
Fase 2
Nella seconda fase l’Enea consiglia:
- la verifica preliminare che con gli interventi di progetto si consegua almeno il miglioramento di due classi energetiche;
- La verificabilità da parte del tecnico delle condizioni minime prescritte dal decreto interministeriale 06/08/2020 “requisiti ecobonus” e dalla legislazione vigente in materia di efficienza energetica (decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”).
Esempio di Superbonus per un condominio
La guida riporta alcuni utili esempi, tra i quali la riqualificazione di un piccolo condominio (6 unità), con coibentazione e cambio centrale termica e infissi in tutte le unità.
SPESA. Investimento totale di 180.000 euro, cui corrisponde un Superbonus di 198.000 euro (33.000 euro a condomino, con spesa di 30.000 euro).
UTILIZZO DIRETTO. Detrazione di 6.600 euro annui per il singolo condomino. L’inflazione riduce il valore reale del bonus a 32.346 euro nel 2026 (a fronte di un esborso iniziale per condomino di 30.000 euro).
CESSIONE E FINANZIAMENTO. Il condominio decide all’unanimità di cedere il credito alla banca con contestuale finanziamento dei lavori: la differenza tra prezzo di cessione e costo del prestito si traduce in un esborso effettivo di 300 euro per singolo condomino (più oneri non detraibili e costi accessori).
In caso di cessione del credito:
- La cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate, tramite lo specifico modello.
- L’invio va eseguito entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di pagamento.
- Per le rate residue di detrazione, entro il 16 marzo dell’anno in cui va presentata la dichiarazione dei redditi.
In allegato la guida Enea.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Guida Enea