Locazioni ad uso non abitativo: come si utilizza il credito d'imposta
L'Agenzia delle Entrate scioglie dei dubbi in merito al credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio per la locazione di immobili a uso non abitativo
Sempre dubbi da sciogliere per il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, previsto dall'art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n.34/2020). Chiede spiegazioni all'Agenzia delle Entrate una società che riceve la risposta 11 febbraio 2021, n. 102.
I dubbi
Una società esercita la propria attività imprenditoriale con un codice prevalente, mentre l'attività di vendita al dettaglio con un codice secondario. Il dubbio è se l'attività principale pregiudichi l'ottenimento del credito di imposta per l'attività secondaria.
Cosa dice il Decreto Rilancio
Entriamo nel dettaglio della questione analizzando proprio il Decreto Rilancio (il D.L n. 34/2020). In particolare l'articolo 28. Che dice al comma 1: "Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo". Mentre al comma 2 prosegue: "Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni". Due punti cardine sottolinea l'Agenzia: il fatto che i beneficiari non devono avere ricavi superiori ai 5 milioni di euro e che questi vanno verificati con riferimento al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2019.
Credito d'imposta, quali canoni e contratti
Come specifica l'Agenzia, il credito di imposta del Decreto Rilancio è stato stabilito in misura percentuale (60 o 30 per cento) per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Ma anche per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Con la conversione del decreto Rilancio in legge (la n.77/2020) è stato anche previsto un credito di imposta nella misura del 20 e del 10 per cento "alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore".
Il calo di fatturato
Il Credito di imposta del Decreto Rilancio "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente".
Come si utilizza il credito
Il credito ottenuto con il Decreto Rilancio si può utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Ovvero, in alternativa, può essere ceduto anche in misura parziale al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare; ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Questo credito non può essere cumulato con altre agevolazioni come quelle previste dal Decreto Cura Italia. Nel caso analizzato, la società può beneficiare del credito di imposta per le attività in cui vengono svolte attività di commercio al dettaglio e di produzione. Ma non per quelli in cui vengono svolte attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2021, n. 102