Superbonus 110%: comunicazione scelte alternative entro il 16 marzo 2021
Entro il 16 marzo 2021 chi ha pagato nel 2020 lavori che accedono al superbonus e ha optato per una delle due opzioni deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate
Superbonus 110%: in scadenza il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta delle alternative alla detrazione diretta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Superbonus 110%: le opzioni alternative
Come previsto dall’art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per gli anni 2020, 2021 e probabilmente anche per il 2022, i contribuenti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale del 110%, alternativamente:
- allo sconto in fattura - contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- alla cessione del credito - cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Sconto in fattura e cessione del credito sono probabilmente le misure che hanno reso più appetibili le detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia. Delle misure che consentono ai contribuenti di abbattere drasticamente ed in alcuni casi azzerare le spese per riqualificare il proprio immobile.
Opzioni che possono essere esercitate sia a fine lavori che per stati di avanzamento (non più di due, oltre il fine lavori, e di almeno il 30% dell’importo totale).
Superbonus 110%: l’orizzonte temporale
Il Decreto Rilancio ha previsto la detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha poi previsto una proroga al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2022 per i condomini che al 30 giugno 2022 hanno completato almeno il 60% dei lavori. Proroga che, come previsto all’art. 1, comma 74 della Legge di Bilancio, è in attesa di conferma da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Proroga, però, sempre più a rischio dopo il cambio di Governo e l’espulsione dal M5S dell’ex sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, Alessio Villarosa, che insieme al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, è stato tra i principali sostenitori del superbonus 110%.
Superbonus 110%: i requisiti per le opzioni alternative
Per quanto riguarda le due opzioni alternative alla fruizione diretta del bonus 110%, il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 poi modificato dal Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, n. 326047 ha definito le modalità e il modello per la comunicazione.
Sono stati anche definiti i requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura del 110%. In particolare:
- per gli interventi di riqualificazione energetica (trainanti e trainati), è necessario acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato relativa al rispetto dei requisiti previsti e corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA;
- per quanto riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico, è necessario acquisire le asseverazioni del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, come previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329, compresa la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- per entrambe le tipologie di detrazione (ecobonus 110% e sismabonus 110%) è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Superbonus 110% e opzioni alternative: comunicazione entro il 16 marzo 2021
L’esercizio di una delle due opzioni deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato al provvedimento citato di ottobre, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Per quanto riguarda le spese sostenute nell’anno 2020, i contribuenti avranno tempo fino al 16 marzo 2021 per ottemperare a questo obbligo.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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