Sismabonus 110%, Ecobonus 110% e Bonus facciate: nuovi chiarimenti dal Fisco
L'Agenzia delle Entrate sulla fruizione di sismabonus, ecobonus e bonus facciate in merito all'asseverazione tardiva e l'impianto di riscaldamento
Come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate stessa, le norme che hanno previsto sismabonus, ecobonus, bonus casa, superbonus e bonus facciate spesso si sovrappongono, creando non pochi dubbi ai contribuenti che devono scegliere l'agevolazione fiscale.
Sismabonus 110%, Ecobonus 110% e Bonus facciate: il quesito
Nel caso ad esempio di intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione (art. 3, comma 1, lettera d del DPR n. 380/2001) avviata prima del 16 gennaio 2020 che prevede:
- un miglioramento sismico di due classi dell'edificio ma con asseverazione presentata dopo l'apertura della SCIA ma prima dell'inizio dei lavori;
- un miglioramento energetico mediante un intervento sull'involucro dell'intero edificio con rifacimento delle facciate che prevede la coibentazione dei componenti opachi (murature, pavimenti, solai e coperture) e dei componenti finestrati (nuovi infissi dotati di vetro camera) nonché mediante la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente costituto da un unico impianto termico con tre distinti impianti separati funzionali alle tre unità immobiliari che si otterranno post frazionamento;
è possibile fruire del sismabonus 110%, dell'ecobonus 110% e del bonus facciate?
Come spesso accade quando si parla di detrazioni fiscali, a rispondere alla domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 127 del 24 febbraio 2021 che fornisce chiarimenti puntuali sulle detrazioni fiscali in esame.
Simabonus ordinario e Sismabonus 110%: asseverazione tardiva
Dopo aver chiarito i presupposti previsti dall'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 e dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), alla luce delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021), l'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito delle problematiche.
In riferimento agli interventi sulle parti strutturali dell'edificio e alla possibilità di fruire del sismabonus, l'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017 ha previsto la presentazione dell'asseverazione del miglioramento strutturale alla richiesta del titolo. Il citato articolo 3, in vigore alla data di presentazione della SCIA del caso prospettato, prevedeva che alla predetta segnalazione fosse allegata, per l'accesso alle detrazioni, anche l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. In vigenza di tale disposizione, è stato chiarito che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l'accesso alla detrazione.
Successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24 ha modificato il predetto articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 il quale attualmente prevede che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori». Tale disposizione, tuttavia, si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020.
Ne deriva, dunque, che, nel caso di specie, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'Istante non può accedere né al sismabonus ordinario né al sismabonus 110% (superbonus). Nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, potrebbe fruire della detrazione di cui all'articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013).
Inoltre, come più volte chiarito, nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi.
Bonus facciate, Ecobonus e impianto di riscaldamento
In riferimento ai lavori sull'involucro dell'intero edificio e alla possibilità prospettata che l'intervento sulle strutture opache verticali dell'edificio ricada tra quelli per i quali spetta il bonus facciate mentre l'intervento sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione dei serramenti ed infissi tra quelli per i quali spetta l'ecobonus, ovvero, in alternativa, che i predetti interventi rientrino nell'ambito applicativo del Superbonu, il discorso si complica.
Con riferimento al bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, ha precisato che:
- gli interventi ammessi al bonus facciate possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro, agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013;
- in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Analoga indicazione è contenuta, con riferimento al superbonus, nella circolare n. 24/E del 2020, nella quale è stato precisato che gli interventi trainanti ammessi all'agevolazione possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013.
In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Nel caso di specie, in presenza di tutte le condizioni richieste ai fini delle agevolazioni fiscali, l'Istante potrà scegliere, con riferimento ai lavori sull'involucro dell'intero edificio, l'agevolazione di cui avvalersi: superbonus o bonus facciate.
Suddivisione dell'impianto di riscaldamento
Nel caso prospettato l'istante ha fatto presente di voler sostituire l'impianto termico presente nel vecchio edificio, realizzandone 3 distinti a servizio delle unità immobiliari da realizzare. Ma attenzione!
Benché agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.
Tale principio si applica sia per l'ecobonus ordinario che per l'ecobonus 110% atteso che il comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l'incremento al 110% della detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati (ecobonus).
Al riguardo, al punto 10 dell'Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (decreto requisiti tecnici), nel quale sono fornite "Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale" è precisato che nell'ambito dei predetti interventi "è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. E' invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi".
Pertanto, nel caso di specie, le spese per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento non rientrano né tra quelle ammesse all'ecobonus né al Superbonus.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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