Agevolazione prima casa e decadenza: nuovo intervento del Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa accade alla agevolazione prima casa in caso di vendita e riacquisto di altra abitazione all'estero

di Redazione tecnica - 27/02/2021

Ho diritto ai benefici di agevolazione fiscale per acquisto "Prima casa" se vendo l'immobile che ha fruito dell'agevolazione in Italia e ne acquisto un altro, che diventa la mia abitazione principale, all'estero? Risponde a questo quesito l'Agenzia delle Entrare con la risposta numero 126/2021.

Il caso

Un contribuente residente da anni in Italia, ha acquistato, meno di 5 anni fa, un'abitazione, diventata la sua dimora principale. E per questo ha fruito delle agevolazioni "Prima casa". Adesso vuole vendere questa casa e comprarne una all'estero dove si sta trasferendo. Chiede se, visto che sono trascorsi meno di 5 anni, ha ancora diritto di poter fruire delle agevolazioni fiscali del bonus "prima casa", oppure questi decadono.

Acquisto prima casa, cosa dice la norma

I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa sono contenuti all'interno di una nota all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, testo unico dell'imposta di registro. La norma prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento "per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9".

Cosa succede se cedo o vendo la prima casa?

All'interno della nota è definito anche il meccanismo di imposta di registro in caso di vendita o cessione della prima casa prima del decorso dei 5 anni dalla data del loro acquisto. Sono dovute, si legge nella norma, "le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. (...) Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".

Acquisto di nuova prima casa all'estero

Per quanto riguarda il riacquisto di una nuova prima casa all'estero, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per non incorrere nella decadenza dell'agevolazione fruita, il riacquisto dell'immobile all'estero deve essere fatto entro un anno dall'alienazione dell'immobile che ha ricevuto l'agevolazione e che la nuova abitazione deve essere destinata a dimora abituale dei contribuenti. Condizioni che devono essere dimostrate agli uffici dell'Agenzia con una documentazione appropriata.

Documenti da presentare

L'agenzia delle Entrate cita la Convenzione di Strasburgo che agevola l'assistenza amministrativa tra gli stati membri dell'Unione europea. Tra i documenti da presentare per dimostrare l'avvenuto acquisto di una nuova prima casa all'estero, possono essere funzionali copia del rogito notarile di acquisto, documentazione che dimostri la residenza in quell'abitazione all'estero, come fatture di luce, acqua o gas intestate ai contribuenti. Documenti che, specifica l'Agenzia, vanno inviati tradotti in italiano. Gli uffici, poi, fatti i dovuti accertamenti, procederanno alla decisione se confermare o non confermare i benefici dell'acquisto "prima casa".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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