Bonus mobili e CILA: fino a quando si possono detrarre le spese?

Nel caso sia stata chiusa una CILA ma si ha ancora un margine di bonus mobili non utilizzato, come si può portare in detrazione?

di Redazione tecnica - 01/03/2021

A gennaio 2021 ho chiuso la CILA relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sul mio appartamento e utilizzato il bonus mobili nel limite di 10.000 euro. Posso ancora utilizzare 6.000 euro visto che la Legge di Bilancio 2021 ha innalzato il limite di spesa a 16.000 euro?

Bonus mobili, CILA e limite di spesa

Oggi rispondiamo a Mario C. in riferimento alla possibilità di utilizzare il bonus mobili previsto dall'art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 per arredare una casa oggetto di ristrutturazione edilizia. Nel caso di specie, il nostro lettore ha aperto una CILA a novembre 2020 per dei lavori di manutenzione straordinaria della sua abitazione. Al contempo ha effettuato degli acquisti di mobili ed elettrodomestici per un valore di 10.000 euro come previsto dalla normativa vigente all’epoca. A gennaio 2021 ha chiuso i lavori e la CILA ma contestualmente la Legge di Bilancio ha innalzato il limite di spesa per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a 16.000 euro. Ci chiede, dunque, se può ancora fare spese per i restanti 6.000 euro utilizzando il bonus mobili.

Bonus Mobili: cos’è

Per rispondere alla domanda occorre definire e circoscrivere i paletti previsti dalla norma e, cioè, dall’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 che nella versione attualmente in vigore prevede:

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell' anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

Bonus Mobili: il requisito

L’unico requisito per poter accedere al bonus mobili è che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Nel caso di lavori che necessitano di un titolo o di una comunicazione (SCIA, PdC o CILA), la data di inizio lavori è facilmente desumibile come anche quella di fine lavori. Chiaramente la spesa per i mobili dovrà essere effettuata tra la data di inizio lavori e quella di fine.

Bonus mobili, CILA e data di inizio lavori

Nel caso di specie, il contribuente non può fruire dei restanti 6.000 euro a sua disposizione a meno che:

  • non realizza degli interventi aprendo una nuova CILA;
  • non realizza degli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, ma solo di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In particolare, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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