Gare Consip: più veloce lo svincolo delle cauzioni per i non aggiudicatari

Le garanzie verranno rilasciate subito dopo l’aggiudicazione, riducendo il periodo di esposizione finanziaria e facilitando la partecipazione ad altre gare

di Redazione tecnica - 03/03/2021

Modificate le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti partecipanti alle gare Consip e risultati non aggiudicatari.

Gare Consip e svincolo cauzioni

A comunicarlo è proprio Consip, società partecipata al 100% dal MEF, che da 3 marzo 2021 ha reso più semplice e meno onerosa la partecipazione alle sue gare per gli operatori economici - soprattutto quelle di piccola e media dimensione - anche in ragione della corrente crisi economica.

In particolare, sono modificate le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti partecipanti alle proprie gare e risultati non aggiudicatari. Le garanzie, presentate a titolo di cauzione provvisoria, verranno svincolate subito dopo l’aggiudicazione NON efficace (che precede le verifiche e i controlli sul concorrente aggiudicatario) e non, come avviene oggi, all’atto dell’aggiudicazione definitiva.

In tal modo sarà possibile restituire in tempi molto brevi agli operatori economici “non aggiudicatari” la disponibilità delle cauzioni, riducendo sensibilmente il periodo di esposizione nei confronti del sistema bancario o assicurativo e facilitando la possibilità di partecipare ad altre gare.

Svincolo cauzioni ai del Codice dei contratti

La modifica allo svincolo delle cauzioni è in linea con quanto previsto all'art. 93, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) per il quale la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, deve provvedere contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La norma prevede che lo svincolo debba avvenire tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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