Demolizione opere abusive solo con provvedimento preciso e puntuale
TAR Lazio: l'amministrazione non può emettere un titolo esecutivo in relazione ad attività abusive che non siano oggetto di puntuale descrizione
Le ordinanze di demolizione divenute definitive sono titolo sufficiente per eseguire la demolizione e/o il ripristino dello stato dei luoghi? la risposta più semplice e immediata potrebbe essere "si" ma quando si parla di normativa edilizia bisogna sempre fare molta attenzione.
Abusi edilizi e ordine di demolizione: nuovo intervento del TAR
A rispondere alla domanda ci pensa il TAR per il Lazio con sentenza n. 2024/2021 che ci consente di approfondire alcuni degli argomenti più gettonati dalla giurisprudenza italiana quando viene interpellata su temi che riguardano la normativa edilizia: l'ordine di demolizione e la sanatoria edilizia.
Il ricorso
A proporre ricorso il titolare di un locale che ha realizzato alcuni interventi abusivi su un'area che ricade in demanio naturale. Secondo il Comune, vari ingrandimenti della struttura, il cambio dei materiali originali usati e l'installazione di alcune tende e pergolati, vanno rimossi e ripristinati i luoghi. Ma c'è un dettaglio particolare che frena tutto: e lo rivelano i giudici. Si tratta dell'esatta identificazione dell'abuso. Cerchiamo di comprendere meglio.
Il verbale della municipale
La polizia municipale, come scritto nel verbale, dopo vari sopralluoghi ha ravvisato ben sei costruzioni abusive. Non solo multa, dunque, ma anche ordinanze di demolizione. Il Comune ne ha emanate ben quattro. Ordinanze che non sono mai state eseguite. Il Comune ha spiegato che l'atto impugnato vuole mettere in luce proprio le ordinanze mai ottemperate né impugnate. Ma, dicono i giudici, in questo quadro "resta del tutto incerto quale sia l’oggetto della demolizione prescritta al ricorrente".
Serve chiarezza
Le ordinanze di demolizione ormai divenute definitive, sono titolo sufficiente per eseguire il ripristino dello stato dei luoghi. Ma, aggiungono i giudici, anche "per constatare l’intervenuta acquisizione al patrimonio pubblico dell’abuso che non sia stato rimosso nei termini di legge e dell’area di sedime". Nel caso specifico, il titolare del locale, negli anni, ha aggiunto altre opere abusive, che non sono ben specificate nell'ordinanza di demolizione inviata dal Comune e, quindi, dicono i giudici "non è dato comprendere quale parte dell’abuso non sia già coperta da ordini di demolizione (ed eventuale acquisizione al patrimonio comunale), e quale sia invece oggetto di un rinnovato accertamento di difformità urbanistico-edilizia, tale da imporre al ricorrente di attivarsi per rimuoverla".
Senza descrizione precisa, atto nullo
Il ricorso del titolare del locale, dunque, è fondato e i giudici spiegano perché. Nel provvedimento del Comune non è indicato in alcuna parte quale dovrebbe essere l'oggetto della demolizione. L'amministrazione, secondo i giudici del TAR Lazio, non può emettere un titolo esecutivo in relazione ad attività abusive "che non siano oggetto di puntuale descrizione. Ciò comporta non la nullità, come vorrebbe il ricorrente, ma l’annullamento dell’atto". Infatti, i giudici hanno specificato, nello stesso ricorso, quali opere possono essere demolite, visto che l'ordinanza le descriveva chiaramente.
Abuso e sanatoria edilizia
Interessante la parte dedicata al chiosco ritenuto abusivo e su cui pende una ordinanza di demolizione. Ma su cui pende anche una domanda di condono edilizio fatta nel 1986. Per i giudici, dunque, il Comune non può ordinare la demolizione di un abuso senza prima aver definito la domanda di condono edilizio. E' vero, dicono i giudici, che il titolare non è riuscito a fornire prove circa il silenzio-assenso, ma è anche vero, dall'altro lato, che il Comune non è riuscito ad escludere che il chiosco sia oggetto di domanda di condono. Quindi l'ordinanza, nel caso del chiosco, è stata annullata. E il ricorso è stato in parte accolto e in parte respinto.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 18 febbraio 2021, n. 2024