NEBBIA FITTA IN ATTESA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DEI REGOLAMENTI
Mentre siamo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale che lo scorso 23 ottobre ha iniziato a d esaminare i ricorsi presentati da alcune Regioni c...
Mentre siamo in attesa della pronuncia della Corte
costituzionale che lo scorso 23 ottobre ha iniziato a d
esaminare i ricorsi presentati da alcune Regioni contro il
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, tutto tace sul
fronte dei numerosi regolamenti che il codice stesso prevede per la
completa attuazione dello stesso.
In verità il Ministero della Infrastrutture ha già predisposto 3 regolamenti e precisamente i seguenti:
Non riusciamo a vedere altri motivi perché, altrimenti sarebbe inconcepibile come, ad esempio, il Regolamento di attuazione di cui all’articolo 5 del Codice dei contratti, il cui schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 luglio e che ha avuto parere favorevole dal Consiglio di Stato il 17 settembre scorso, non sia stato ancora emanato.
Ma la verità è, invece, un’altra ed è legata al fatto che il Consiglio di Stato ha concluso il suo parere sul citato regolamento di cui all’articolo 5 del Codice dei Contratti, esprimendo “parere favorevole con le osservazioni e alle condizioni suindicate” e non comprendiamo cosa si intenda per parere favorevole quando nello stesso viene precisato che sarebbe stato opportuno l’adeguamento dello schema di regolamento al D.Lgs. n. 113/2007 prima della sua trasmissione al Consiglio di Stato per il parere prendendo atto della diversa scelta fatta dal Governo, ma ricordando che il codice impone l’esercizio unitario della potestà regolamentare, atteso che l’art. 5 prevede il “regolamento” e non “uno o più regolamenti”.
E continuiamo a non comprendere come, con le precedenti premesse, il Consiglio di Stato si sia espresso favorevolmente su un testo in cui sono state espresse osservazioni su oltre 120 articoli su un totale di 363.
Ma tant’è e gli operatori del settore devono districarsi nella fitta nebbia che, in atto avvolge il codice dei contratti, nato per recepire le due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e per mettere ordine alle norme di settore, ma che non trova, ancora, a distanza di oltre un anno e mezzo una completa attuazione. .
In verità il Ministero della Infrastrutture ha già predisposto 3 regolamenti e precisamente i seguenti:
- Regolamento recante criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (in attuazione dell’articolo 253, comma 21 del Codice dei contratti
- Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Non riusciamo a vedere altri motivi perché, altrimenti sarebbe inconcepibile come, ad esempio, il Regolamento di attuazione di cui all’articolo 5 del Codice dei contratti, il cui schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 luglio e che ha avuto parere favorevole dal Consiglio di Stato il 17 settembre scorso, non sia stato ancora emanato.
Ma la verità è, invece, un’altra ed è legata al fatto che il Consiglio di Stato ha concluso il suo parere sul citato regolamento di cui all’articolo 5 del Codice dei Contratti, esprimendo “parere favorevole con le osservazioni e alle condizioni suindicate” e non comprendiamo cosa si intenda per parere favorevole quando nello stesso viene precisato che sarebbe stato opportuno l’adeguamento dello schema di regolamento al D.Lgs. n. 113/2007 prima della sua trasmissione al Consiglio di Stato per il parere prendendo atto della diversa scelta fatta dal Governo, ma ricordando che il codice impone l’esercizio unitario della potestà regolamentare, atteso che l’art. 5 prevede il “regolamento” e non “uno o più regolamenti”.
E continuiamo a non comprendere come, con le precedenti premesse, il Consiglio di Stato si sia espresso favorevolmente su un testo in cui sono state espresse osservazioni su oltre 120 articoli su un totale di 363.
Ma tant’è e gli operatori del settore devono districarsi nella fitta nebbia che, in atto avvolge il codice dei contratti, nato per recepire le due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e per mettere ordine alle norme di settore, ma che non trova, ancora, a distanza di oltre un anno e mezzo una completa attuazione. .
A cura di Paolo
Oreto
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